Decontribuzione SUD, Il bonus spetta anche sulla 13^ mensilità
I chiarimenti in un documento dell'Inps. L'incentivo però può essere fruito solo sui ratei maturati nel trimestre da ottobre a dicembre 2020.
Decontribuzione SUD
I chiarimenti riguardano il nuovo sgravio contributivo introdotto dall'articolo 27 del dl n. 104/2020 (c.d. decreto "Agosto") in favore dei datori di lavoro privati che impiegano lavoratori dipendenti nelle zone maggiormente svantaggiate del nostro paese. L'agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'incentivazione interessa tutti i rapporti di lavoro di tipo subordinato diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa che deve necessariamente svolgersi in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Somministrazione di lavoro
Con riferimento al lavoro in somministrazione l'Inps spiega che l'incentivo è fruibile dall'Agenzia di somministrazione e non dall'utilizzatore (che al più ne beneficia di riflesso dovendo rimborsare solo i contributi previdenziali versati da quest'ultima a favore del prestatore); in tal caso, tuttavia, la decontribuzione spetta a condizione che l'Agenzia di somministrazione sia ubicata in una delle predette regioni in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore. Di conseguenza l'incentivo non spetta allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio.
Lavoratori marittimi
Altra questione chiarita dall'ente di previdenza è la spettanza dell'esonero contributivo a favore dei lavoratori marittimi. Qui il problema è la peculiarità della nave come sede di lavoro e come collegarla con le regioni ammesse alla fruizione dell'incentivo. Ebbene l'Inps spiega che le imprese armatoriali possono beneficiare dell’esonero contributivo per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi che risultano iscritte alla data del 1.10.2020 nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni sopra citate. Il riferimento al compartimento marittimo d’iscrizione della singola nave rappresenta, infatti, un elemento formale, oggettivo e certo, anche ai fini del collegamento della nave stessa con uno specifico territorio.
Inoltre questa agevolazione è alternativa alle altre agevolazioni contributive totali previste dalle seguenti disposizioni legislative: 1) esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali dovuti per gli equipaggi delle navi iscritte nel Registro Internazionale (cfr. l’art. 6, del D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998); 2) esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali per gli equipaggi delle navi che esercitano la pesca oltre gli stretti (cfr. l’art. 6-bis, del D.L. n. 457/1997, introdotto dalla legge di conversione n. 30/1998); 3) esonero totale, per il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati sulle navi iscritte nelle matricole e nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, attività di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, navi adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali (cfr. l’art. 88, del D.L. n. 104/2020).
Tredicesima mensilità
L'incentivazione è riconosciuta nel trimestre decorrente dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 (in realtà la misura è stata prorogata sino al 31 dicembre 2029 con la legge di bilancio 2021, art. 1, co. 161 della legge n. 178/2020). L'Inps precisa che la decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre. Pertanto, la Decontribuzione Sud può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020 - dicembre 2020. I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero in argomento sull’intera tredicesima mensilità, dovranno procedere alla rideterminazione dell’importo spettante restituendo la maggior somma, riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre, nelle denunce di competenza gennaio 2021.
Documenti: Messaggio Inps 72/2021