Decreto Giustizia Civile, Cambiano le separazioni e i divorzi
Il via libero definitivo al decreto sulla Giustizia Civile (Dl 132/2014) arriverà giovedì, ma con il voto di fiducia di ieri alla Camera (353 sì e 192 contrari) è scontato l’esito per il provvedimento che introduce la negoziazione assistita in tema di separazione e divorzio. Kamsin Tra le novità che entreranno in vigore con la definitiva conversione in legge del provvedimento governativo c'è, infatti, l'introduzione di una particolare forma di negoziazione assistita, finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Per le separazioni e i divorzi, il decreto Orlando ha subito, del resto, diversi ritocchi nelle commissioni parlamentari: diversamente dalla stesura originaria, il testo in via di approvazione prevede la possibilità di negoziazione assistita anche in presenza di figli minori o portatori di handicap grave, prevedendo in questo caso, oltre al vaglio del Procuratore della Repubblica, anche il possibile passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.
Il ricorso a tale istituto, pertanto, è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l'accordo deve essere trasmesso entro 10 gg., autorizza l'accordo raggiunto in quanto rispondente all'interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell'accordo al pubblico ministero presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso PM il rilascio del nullaosta all'accordo.
La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
Critica invece l’Anm sulla riduzione delle ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni all'anno e la sospensione dei termini feriali dal primo al 31 agosto, misure volute e introdotte dal premier Renzi nel dl 132/2014. Inoltre per la risoluzione delle controversie delle cause civili pendenti in primo e secondo grado - fatta eccezione per quelle che riguardano diritti indisponibili, lavoro, previdenza e assistenza sociale - le parti potranno trasferire il procedimento di fronte a un arbitro, individuato nell’albo degli avvocati (senza contare che, per abbassare i costi, il ministero potrà stabilire la riduzione del compenso degli arbitri). Altra strada è invece quella della negoziazione assistita dagli avvocati, con un accordo tra le parti con non si siano ancora rivolte al giudice o che non abbiano percorso la strada dell’arbitrato.
Zedde