Decreto Ristori, Ecco cosa cambia su ammortizzatori sociali, indennizzi e welfare
I principali contenuti del decreto legge approvato questa settimana da Palazzo Chigi per far fronte all'ulteriore stretta sulle attività economiche ricreative.
Cassa Integrazione COVID-19
Si prevede il rinnovo delle integrazioni salariali COVID-19 (CIGO, CIGD e ASO) per una durata massima di 6 settimane tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 con azzeramento del contatore al 15 novembre 2020: i periodi già richiesti ai sensi del precedente dl n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle nuove sei settimane. Il nuovo trattamento sarà fruibile sia da parte delle imprese che hanno esaurito le ulteriori nove settimane di integrazione salariale concesse ai sensi del dl n. 104/2020 sia da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche per il rispetto dei divieti imposti dal recente Dpcm.
Resta l'obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Il contributo è fissato nella stessa misura originariamente prevista dal dl n. 104/2020 e cioè sulla base della riduzione di fatturato registrato nel primo semestre 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019 e cioè:
a) del 18% per chi non ha avuto cali di fatturato;
b) del 9% se la riduzione è stata inferiore al 20%;
c) nessun contributo sarà invece dovuto dai datori di lavoro che abbiano registrato perdite superiori al 20%, da chi ha avviato l'attività di impresa successivamente al 1 gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori oggetto di chiusura o limitazione delle attività economiche ai sensi dell'ultimo Dpcm.
Esonero contributivo
E' stabilito un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021. L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari: a) al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%; b) al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%. Il beneficio è limitato, come già previsto nel dl n. 104/2020, alle sole imprese che non fanno ricorso alla Cassa Covid-19; chi invece già beneficiava dell'esonero potrà rinunciare alla parte non goduta e accedere alla Cassa Covid-19 (per il periodo di 6 settimane). Con l'estensione della Cassa Covid-19 e dell'esonero viene prorogato anche il blocco dei licenziamenti per motivi economici già fissato dal dl n. 104/2020: durerà sino al 31 gennaio 2021.
Reddito di emergenza
Arrivano, inoltre, due mensilità aggiuntive di Reddito di Emergenza. Saranno fruibili sia da coloro che già ne hanno fruito sia da coloro che nel mese di settembre hanno avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio (cioè inferiore ad una soglia compresa tra 400 e 840 euro a seconda della composizione del nucleo).
Indennizzi Covid-19
Viene, infine, rinnovato l'indennizzo (1.000€) per i lavoratori autonomi occasionali, incaricati alla vendita a domicilio, intermittenti, lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione) nonché per i lavoratori stagionali non del turismo. È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34): l’importo è aumentato da 600 a 800 euro.