Decreto Ristori, Ok all'esonero contributivo in alternativa alla Cassa COVID
I datori di lavoro che hanno esclusivamente fatto ricorso allo sgravio del dl agosto dovranno formulare richiesta di rinuncia alla fruizione della quota residua. I chiarimenti in un documento dell'Inps.
I chiarimenti riguardano in nuovo assetto dell'esonero contributivo recato dall'articolo 12, co. 4 del dl n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 (cd. decreto ristori) da fruirsi in alternativa alla cassa covid istituita dall'articolo 12, co. 1 del dl n. 137/2020. La misura si pone in continuità con quella riconosciuto dall'articolo 3 del dl n. 104/2020 (cfr: Circ. Inps 105/2020; Messaggio Inps 4254/2020) anche se questa volta il beneficio ha durata assai limitata e ciò lo rende ancora meno appetibile rispetto alla fruizione della cassa integrazione covid.
Requisiti per l'accesso
Nello specifico possono accedere all'esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. Tre le condizioni per fruire dello sgravio: 1) è necessario che il datore di lavoro abbia fruito nel mese di giugno 2020 degli interventi di cassa integrazione Covid (CIGO, CIGD e ASO); 2) è necessario che sia stato interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cassa covid previsto dal dl n. 104/2020, decorso il periodo autorizzato (quest'ultimo requisito non è previsto per i soggetti di cui ai settori individuati dal DPCM 24.10.2020, i settori più colpiti dalle chiusure della seconda fase di emergenza epidemiologica); 3) il datore di lavoro non deve chiedere i nuovi trattamenti di integrazione salariale con causale covid-19 (CIGO, CIGD, ASO) di cui all'articolo 12, co. 1 del dl n. 137/2020 (sei settimane decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021) per la medesima unità produttiva.
Non possono fruire dello sgravio i datori di lavoro che abbiano esclusivamente fruito dell'esonero di cui all'articolo 3 del dl n. 104/2020 per i periodi agosto - dicembre 2020 (cioè che abbiano già optato per lo sgravio in luogo della cassa covid di cui al dl n. 104/2020, 18 settimane divise in due tranche) salvo: a) si tratti di soggetti appartenenti ai settori individuati dal DPCM 24.10.2020; b) rinuncino alla spendita del residuo di esonero spettante ai sensi dell'articolo 3 del dl n. 104/2020 (la rinuncia deve avvenire per almeno una frazione del numero di lavoratori interessati secondo modalità che saranno comunicate nei prossimi tempi dall'INPS).
Misura del beneficio
La misura dell'agevolazione, fruibile sulla quota di contribuzione IVS a carico del datore di lavoro, è pari alla contribuzione piena a carico del datore del lavoro non versata in relazione alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020 (sia se fruita tramite conguaglio che con pagamento diretto INPS), con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Rispetto all'esonero di agosto pesa la scelta del legislatore di aver ridotto ulteriormente l'arco temporale al solo mese giugno (la volta scorsa lo sgravio era parametrato al doppio delle ore di integrazione salariale fruite a maggio e giugno) penalizzando i datori che hanno limitato in quel mese il ricorso alla cassa covid (ad esempio premiando i propri lavoratori con ferie e permessi) o che hanno regolarmente lavorato.
Caratteristiche
Come per l'esonero di cui all'articolo 3 del dl n. 104/2020 la spettanza del beneficio si assegna alla matricola INPS del datore di lavoro (per cui il diritto non si trasmette al cessionario in caso di cessione di ramo di azienda); i lavoratori destinatari dell'esonero possono essere diversi rispetto a quelli che hanno fruito della cassa covid nel mese di giugno e sulla base dei quali si determina la misura del beneficio; il datore può concentrare la spendita del beneficio anche per un periodo inferiore a 4 settimane (ma mai superiore, in tal caso perde il credito residuo); l'ammontare dell'esonero prescinde dal numero di lavoratori che hanno beneficiato della cassa covid nel mese di giugno 2020; per i lavoratori non ci sono effetti sulle pensioni, in quanto resta ferma l'aliquota di computo; lo sgravio non è cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile.
Condizioni di spettanza dell'esonero
Al pari di quanto previsto per altri esoneri contributivi il beneficio è concesso a condizione della regolarità contributiva; all'assenza di violazioni in merito alle norme per la tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge e dei Ccnl; al rispetto del blocco dei licenziamenti sino al 31 gennaio 2021. Dato che il beneficio è subordinato all'autorizzazione dell'UE in materia di aiuti di stato la fruizione è ancora sospesa e rinviata a successive istruzioni da parte dell'INPS.
Documenti: Circolare Inps n. 24/2021