Dis-Coll, Raddoppia la durata. Ecco cosa cambia dal 2022
L’indennità Dis-Coll è stata oggetto di una corposa revisione nell’ultima Manovra: dall’estensione della durata di fruizione al nuovo décalage fino al riconoscimento della contribuzione figurativa. Dall’INPS il quadro di tutte le novità per chi cessa la collaborazione dopo il 1° gennaio 2022.
Nuove regole per i percettori dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (Dis-Coll) che cessano di lavorare dal 1° gennaio 2022. Per loro il meccanismo di riduzione mensile del 3 per cento, il cosiddetto décalage, scatta al sesto e non al quarto mese, la durata massima di fruizione raddoppia passando da 6 a 12 mesi e viene riconosciuta la contribuzione figurativa.
È stata la Legge di Bilancio 2022 ad aggiungere un comma, il 15-quinquies, all’art.15 del D.lgs. n. 22/2015 introducendo queste ed altre modifiche alla misura di pari passo con quelli apportate all’altra indennità di disoccupazione, la Naspi. A fornire i dovuti chiarimenti, come di consueto, è l’INPS con la circolare n. 3/2022.
Come cambia il meccanismo di décalage
Per quanto riguarda il dècalage, resta immutata l’entità della decurtazione mensile da applicare, il 3 per cento sull’importo complessivo dell’assegno. Ciò che da quest’anno subisce una variazione è la decorrenza di tale meccanismo.
In particolare, per chi interrompe involontariamente il proprio rapporto di collaborazione prima del 1° gennaio 2022, la Dis-Coll continua a ridursi del 3 per cento ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno).
Viceversa, per chi cessa di lavorare dopo il 1° gennaio compreso – ed è questa la novità introdotta sul punto dalla L. n. 234/2021 – il dècalage inizia a decorrere dal primo giorno del sesto mese (151° giorno).
Raddoppia la durata della Dis-Coll
Risulta dello stesso tenore, ossia più favorevole ai nuovi percettori di Dis-Coll, la modifica alla durata del beneficio. Per chi perde la propria occupazione dal 1° gennaio in poi, infatti, l’assegno sarà corrisposto per un numero di mesi pari a quelli “lavorati” nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ad esempio, qualora l’interessato svolga attività di collaborazione coordinata e continuativa dal 5 novembre 2021 e la interrompa il 5 marzo 2022 – quindi successivamente al 1° gennaio 2022 – riceverà quattro mesi di indennità (anziché due).
Un trattamento diverso è infatti riservato a chi ha interrotto la collaborazione precedentemente al 1° gennaio di quest’anno: costui ha diritto alla Dis-Coll per un periodo pari alla metà dei mesi “lavorati” tra gennaio del mese antecedente la cessazione e la cessazione stessa.
Non vanno ricompresi nel computo, tra l’altro, eventuali periodi già considerati per l'erogazione della prestazione in precedenza.
In coerenza con le istruzioni già in passato fornite, l’INPS ribadisce che sebbene la norma parli di “mesi di contribuzione, o frazione di essi” in ordine alle mensilità su cui rifarsi per il determinare la durata della prestazione, in realtà il parametro su cui basarsi è quello dei mesi, o frazioni di essi, in cui si è svolto il rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio (ecco perché mesi “lavorati”). Questo l’orientamento consolidato del Ministero del Lavoro.
Anche con riferimento alla durata massima del beneficio, così come rivista dall’ultima Manovra, lo spartiacque rimane il 1° gennaio 2022: per chi interrompe la collaborazione dopo questa data la prestazione può durare massimo 12 mesi, così come previsto dal nuovo comma 15-quinquies. Al contrario, per le cessazioni concluse prima il periodo di fruizione resta pari ad un massimo di 6 mesi.
Ok alla Contribuzione figurativa
Viene inoltre riconosciuta la copertura figurativa utile ai fini pensionistici (diritto e misura) per l'intero periodo di godimento in favore di coloro che, per eventi intervenuti partire da quest’anno, percepiscono la Dis-Coll. Contribuzione rapportata al reddito medio mensile e determinata entro 1,4 volte il massimo mensile dell’indennità.
Il che significa, rifacendosi all’esempio fornito dall’INPS, che a fronte di un importo massimo mensile della prestazione pari a 1.335,40 euro, la contribuzione figurativa per l’anno 2022 è riconosciuta entro 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4).
Si ribadisce che la contribuzione figurativa continua a non essere riconosciuta sulle prestazioni Dis-Coll erogate per le cessazioni involontarie intervenute fino alla data del 31 dicembre 2021.
Cresce l'aliquota aggiuntiva
Per far fronte alle modifiche cresce dal 1° gennaio 2022 l’aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione. L’aliquota dovuta dai collaboratori, dagli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio (ma anche dagli amministratori e dai sindaci ancorché queste figura non abbiano diritto alla prestazione) viene incrementata dallo 0,51% all'1,31% equiparando quella dovuta dai lavoratori dipendenti a fini Naspi. In sostanza queste figure dal 1° gennaio 2022 verseranno una contribuzione pari al 35,03% del reddito imponibile in luogo del 34,23% dovuto sino allo scorso anno.
Documenti: Circolare Inps 3/2022