DL Rilancio, Raddoppiano i Congedi parentali e i permessi mensili per assistere figli e disabili
Il decreto Rilancio raddoppia i giorni di congedo straordinario fruibili dai genitori con figli sino a 12 anni e riconosce altri 12 giorni di permessi mensili aggiuntivi per assistere i parenti disabili.
Congedo Covid
Dallo scorso 5 marzo i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti con figli sino a 12 anni hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un periodo massimo di 15 giorni con il riconoscimento di un indennizzo economico pari al 50% della retribuzione di riferimento con relativa contribuzione figurativa. Il congedo spetta anche per i figli di età compresa tra 12 e 16 anni ma in tal caso non è prevista l'erogazione della relativa indennità economica (nè il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici). In quest'ultimo caso è fatto divieto per il datore di lavoro di procedere al licenziamento del genitore assente con garanzia della conservazione del posto di lavoro. Stesso congedo è previsto in favore dei genitori, anche affidatari, con figli sino a 12 anni (oppure a prescindere dall'età in presenza di figli disabili gravi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali) lavoratori: a) iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps con riconoscimento di un'indennità giornaliera del 50% di 1/365 del reddito utilizzato nel calcolo dell'indennità di maternità; b) autonomi iscritti all'Inps con riconoscimento di un'indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge.
La durata del congedo, con l'entrata in vigore del decreto Rilancio passerà a 30 giorni e la fruizione, oggi possibile fino al perdurare dello stop delle lezioni, arriverà sino al 31 luglio 2020. Resta confermato, inoltre, che la fruizione del congedo spetta in via alternativa da uno solo dei genitori per nucleo familiare, a patto che in famiglia non vi sia altro genitore beneficiario di altri sostegni al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa (cassa integrazione ad esempio) o disoccupato o non lavoratore. Nel caso di figli disabili gravi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado ospitati in centri diurni di assistenza, il congedo spetta ai genitori, anche affidatari, lavoratori (dipendenti o autonomi o parasubordinati) a prescindere dall'età del figlio.
Voucher Baby Sitting
I lavoratori aventi diritto al congedo Covid, in alternativa al congedo possono richiedere un voucher di 600 euro utilizzabile con il Libretto Famiglia per acquistare servizi baby-sitting nel periodo di stop delle lezioni. L'importo è di 1.000 per medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari nonchè per il personale difesa, sicurezza e soccorso pubblico (es. Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco eccetera) impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Con l'entrata in vigore del decreto Rilancio, il voucher passerà a 1.200 euro (2.000 nella versione maggiorata) e sarà fruibile fino al 31 luglio, non solo per l'acquisto di servizi baby-sitting ma anche per pagare l'iscrizione a centri estivi, oratori, ecc. In tal caso, l'erogazione viene fatta direttamente al richiedente e non tramite Libretto Famiglia.
Disabili
I lavoratori dipendenti disabili o coloro che assistono un parente disabile hanno diritto ad un incremento di 12 giorni dei permessi mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 per i mesi di marzo ed aprile 2020. Il Decreto Rilancio riconosce un ulteriore incremento di 12 giorni dei predetti permessi mensili anche per i mesi di maggio e giugno 2020. Pertanto, i lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 33, co. 3 e 6 della legge 104/1992 potranno complessivamente fruire di 36 giorni di assenza dal lavoro retribuita (3 per il mese di marzo, aprile, maggio e giugno, 12 giorni aggiuntivi per i mesi di marzo ed aprile ed altri 12 giorni aggiuntivi per i mesi di maggio e giugno) nell’arco dei predetti quattro mesi. A tal riguardo i 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista. Resta ferma, inoltre, la possibilità di fruire dei permessi aggiuntivi anche nella modalità frazionata in ore.