Donazione di Sangue, Contributi figurativi a carico dell’Inps
Anche ai dipendenti delle ex imprese di stato privatizzate che hanno mantenuto l’iscrizione alla gestione pubblica. I chiarimenti in un documento dell’ente di previdenza in merito alla fruizione dei permessi retributivi per la donazione di sangue ed emocomponenti.
E’ l’Inps a dover farsi carico della contribuzione figurativa a favore dei lavoratori assenti dal servizio per donazione di sangue. Anche nel caso in cui il lavoratore sia dipendente di un’azienda interessata da processi di trasformazione della natura giuridica che abbia mantenuto l’iscrizione alla gestione pubblica. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 37/2023 in cui spiega che il datore di lavoro potrà chiedere il rimborso della contribuzione versata dal 1° gennaio 2009, nei limiti della prescrizione decennale.
I chiarimenti
Riguardano i lavoratori interessati da processi di trasformazione della natura giuridica del proprio datore di lavoro da pubblica in privata e dei dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili transitati a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende. Costoro possono mantenere – per effetto di normative specifiche ovvero per effetto di opzioni effettuate sulla base di previsioni normative - il rapporto previdenziale ai fini IVS già esistente con le gestioni ex Inpdap senza transitare necessariamente nel Fpld.
Per questi assicurati l’Inpdap, con nota operativa n. 18/2011, aveva chiarito che i permessi retribuiti per donazione di sangue sono assoggettati ad ordinaria contribuzione da parte dell’azienda. A differenza, invece, di quanto regolarmente avviene nel Fpld ove gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di donazione di sangue sono imputati alla gestione pensionistica come di regola avviene per gli eventi di maternità e malattia.
Nuove istruzioni
Ebbene l’Inps spiega che le indicazioni impartite dall’Inpdap nel 2011 devono intendersi superate. Queste, prosegue l’Istituto, facevano seguito alla nota operativa dell’ex Inpdap n. 18 del 22 dicembre 2009, relativa all’applicazione dell’articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che aveva introdotto, a partire dal 1° gennaio 2009, la debenza della contribuzione di maternità e malattia da parte delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali interessati da processi di privatizzazione.
Da tutto ciò ne deriva che, a partire dalla medesima data, in favore dei lavoratori a cui è stato riconosciuto il diritto alle tutele assicurative della malattia deve riconoscersi l’accredito della contribuzione figurativa per la donazione di sangue, trattandosi di assicurazioni assimilabili. A tal riguardo l’ente cita l’orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 52/1992) che considera la donazione di sangue come una malattia per lo stato di debilitazione che la stessa comporta. In particolare, secondo il giudice delle leggi, la giornata di riposo erogata è diretta a tutelare la salute del lavoratore indebolita per «la perdita di sangue che il donatore subisce che produce nel soggetto che dona un indebolimento psico-fisico equiparabile allo stato di malattia per cui possono trovare applicazione le norme (art. 56 del regio decreto legge n. 1827 del 1935, modificato dall'art. 36 della legge n. 160 del 1975) che prevedono in caso di malattia la contribuzione figurativa».
Si rammenta, peraltro, che i permessi spettano per l’intera giornata lavorativa in cui si effettua la donazione ed anche in caso di inidoneità alla donazione seppur «limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’inidoneità e alle relative procedure».
Di conseguenza l’Istituto aggiorna le modalità che i datori di lavoro interessati dovranno utilizzare nei flussi contributivi per comunicare gli eventi in parola a partire dal mese di competenza maggio 2023.
Pregressi
L’ente comunica che sarà possibile anche recuperare la contribuzione versata per i periodi pregressi. Il recupero della contribuzione sarà possibile, nel rispetto del termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione, fatti salvi gli effetti di eventuali validi atti interruttivi intercorsi medio tempore.
Documenti: Circolare Inps 37/2023