Così il Congedo Obbligatorio per i padri nel 2018
Nel 2018 i padri lavoratori dipendenti potranno assentarsi sino ad un massimo di cinque giorni in occasione della nascita/adozione di un figlio.
Il congedo obbligatorio di maternità, come noto, era tradizionalmente una misura prevista in favore delle sole lavoratrici in occasione della nascita o dell'adozione di un figlio. Solo in caso di morte, assenza della madre o affidamento esclusivo del bimbo al padre il congedo poteva essere concesso al padre lavoratore ai sensi dell'articolo 28 del Dlgs 151/2001. Il congedo obbligatorio è stato poi gradualmente esteso in via sperimentale anche ai padri lavoratori per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 riconoscendo loro un congedo obbligatorio di due giorni da fruire entro i primi cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione. La caratteristica di questo congedo è che può essere fruito in aggiunta a quello riconosciuto alla madre ed anche per periodi temporali coincidenti a quello attributi alla madre.
L'articolo 1, co. 354 e ss. della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha prorogato la misura anche negli anni 2017 e 2018 raddoppiando i giorni di congedo obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2018. Che quindi passano da due a quattro. Non solo. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente potrà inoltre astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In totale, pertanto, nel 2018 i giorni di assenza del padre in relazione alla nascita del figlio saranno quattro elevabili a cinque previo accordo con la madre. Si rammenta che è stata, invece, cancellata la facoltà prevista sino al 2016, per il padre di usufruire di ulteriori due giorni di congedo, anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un accordo con quest'ultima (congedo facoltativo).
Le regole
Per la fruizione del congedo obbligatorio valgono le regole già esposte nel Decreto del Ministero del Lavoro del 22 Dicembre 2012. In particolare per il periodo di astensione obbligatoria il padre lavoratore dipendente ha diritto a un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione e alla relativa copertura figurativa ai fini pensionistici alle medesime condizioni previste per le lavoratrici. Quanto alle modalità applicative l'Inps ricorda che l'indennità è di regola pagata dal datore di lavoro il quale poi potrà ottenere i conguagli in sede di pagamento dei contributi previdenziali. In particolare il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione puo' essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunicherà poi all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo.
Devono, invece, presentare istanza all'Inps quei lavoratori per i quali provvede l'Istituto al pagamento dell'indennità di maternità. Si tratta in particolare dei lavoratori agricoli (salvo quanto previsto nella circolare Inps n. 118 del 5 ottobre 2007), i lavoratori stagionali, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento cassa integrazione guadagni nonché i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine.
L'Istituto ricorda, infine, che rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2018.
Documenti: Circolare Inps 40/2013; Messaggio inps 894/2018