Enti Locali, Cresce al 75% il turnover del personale. Ma solo negli enti virtuosi
Le novità in materia di personale del pacchetto enti locali della manovra correttiva all'esame della Camera dei Deputati. Passa al 75% la percentuale di turnover anche per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Per i Comuni con meno di 1.000 abitanti, per le unioni dei comuni e per le comunità montane (enti che non assoggettati ai vincoli del patto di stabilità) nulla è mutato: essi potranno continuare ad assumere un nuovo dipendente per ogni cessazione intervenuta nell'anno precedente, il c.d. turnover "per teste" ai sensi dell’ articolo 1, comma 562, della L. 296/2006. Del pari nulla viene cambiato per il personale dirigenziale per il quale, ove previsto, restano le percentuali fissate dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, ovvero, l'80 ed il 100% a partire dal 2018.
Per non vanificare l'effetto premiale della misura, introdotta in favore dei comuni che rispettano il patto di stabilità interno dall'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge n. 232 del 2016, il decreto innalza dal 75 al 90 per cento la percentuale di sostituzione del personale cessato, posta a limitazione del turn over, con riferimento ai comuni che hanno conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Si tratta delle amministrazioni (tutte, a prescindere dalla propria dimensione demografica) che, grazie ad una buona programmazione del fabbisogno economico, riescono a lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo; tale novità, però, si applicherà solo dal 2018.
Personale a tempo determinato
Si allentano anche le regole per assumere personale a tempo determinato. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale, i comuni potranno assumere personale a tempo determinato a carattere stagionale per la fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, servizi pubblici non essenziali o prestazioni verso terzo paganti, in deroga al limite di spesa in materia di contratti di lavoro flessibili fissato dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (cioè nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009). Le assunzioni, che devono essere effettuate con la ordinaria procedura concorsuale ad evidenza pubblica, sono condizionate all'integrale assunzione da parte dei comuni dei relativi oneri, a valere su risorse già incassate nel bilancio, derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati.