Esonero Disabili, Via libera alla nuova autocertificazione
I chiarimenti in una nota del Ministero del Lavoro. Dal 3 ottobre sarà possibile sia la compilazione dell’autocertificazione che avere il calcolo automatico del contributo di esonero da pagare con il nuovo sistema PagoPA.
Pronto al debutto il nuovo applicativo online delle richieste d’esonero delle assunzioni obbligatorie dei disabili, c.d. esonero autocertificato, per gli addetti alle lavorazioni con rischio elevato. Lo rende noto il ministero del lavoro nella nota n. 15466/2024, nella quale spiega che dal 3 ottobre sarà possibile sia la compilazione dell’autocertificazione che avere il calcolo automatico del contributo di esonero da pagare con il nuovo sistema PagoPA.
L'esonero
Come noto i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti possono chiedere l’esonero dall’obbligo di assumere persone disabili in misura proporzionale alla forza lavoro (fino a 14 dipendenti non c'è obbligo). L’esonero spetta nei confronti degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (cioè contraddistinte dal pagamento di un premio Inail non inferiore al 60 per mille). Dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore il dm 11 giugno 2024 che ha riformato la disciplina previgente (dm 10 marzo 2026).
Per fruire dell’agevolazione il datore di lavoro deve presentare apposita autocertificazione per quanto concerne gli addetti e versare al «fondo per il diritto al lavoro dei disabili» un contributo esonerativo per giorno di lavoro e per lavoratore con disabilità non occupato.
L’autocertificazione
L’autocertificazione, spiega il ministero, va presentata esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante compilazione dell’apposito format sul portale «Servizi lavoro» del ministero del lavoro accedendo con Spid/Cie e ogni altro strumento d’identificazione per legge. L’autocertificazione deve contenere tutte le province coinvolte nell’esonero e vale per trimestre.
Tuttavia, non va ripresentata nei successivi trimestri, ma è sufficiente il solo versamento del contributo, se non si verificano variazioni della quota di esonero. In caso di mancato versamento del contributo, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell’esonero ed è tenuto a presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto dall’ultimo contributo, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.
Se si verificano variazioni della quota di esonero, invece, la nuova autocertificazione deve essere ripresentata entro 60 giorni dal momento in cui c’è stata la variazione.
Il contributo
L’autocertificazione serve, tra l’altro, a quantificare il contributo di esonero dovuto che è pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato e da versare per ciascun trimestre solare. Per convenzione la settimana si calcola in 5 giorni e il mese in 22 giorni; pertanto, il contributo dovuto per disabile non assunto è pari a 2.587,86 euro a trimestre.
Il primo versamento va fatto in sede di autocertificazione, tramite l’avviso PagoPA generato dalla procedura e copre il periodo tra la data di esecuzione del pagamento e la fine del trimestre solare in corso. I versamenti successivi, da fare sempre con avviso PagoPA generato da Cliclavoro, scadono il giorno 10 del primo mese del trimestre di riferimento. Solo a fronte del riscontro positivo sull’esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l’autocertificazione può essere considerata validamente presentata e cominciata, di conseguenza, a decorrere il periodo di fruizione dell’esonero.
Periodo transitorio
I datori di lavoro che al 1° ottobre 2024 già fruivano dell’esonero e che intendono continuare a fruirne dovranno inviare una nuova autocertificazione entro il 1° novembre (30 giorni dall’entrata in vigore del dm).