Ex dipendenti Alitalia, Via libera allo sgravio contributivo per chi assume
Diffuso dall’Inps il modulo online per la presentazione delle domande. I datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato entro il 31 ottobre potranno godere per tre anni di uno sgravio sino a 6.000€ annui.
Disco verde alle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato ex lavoratori di Alitalia. Da oggi, all’interno del portale delle agevolazioni (ex DiResCo) del sito Inps, è disponibile il modulo di istanza online “ALI24” per richiedere il beneficio. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3172/2024 in cui spiega che, una volta autorizzati, la fruizione dello sgravio avviene a decorrere dalla denuncia contributiva di «competenza» ottobre 2024.
L'incentivo
L’articolo 12, co. 6 del dl n. 104/2023 convertito con legge n. 136/2023 ha introdotto un esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori precedentemente occupati presso Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.,al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego degli stessi.
L’Inps ha dettato istruzioni per la fruizione con Circolare n. 47/2024. L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori (es. studi professionali), ivi compresi il settore agricolo. Sono incentivati solo i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche part-time) compresa la trasformazione di un precedente rapporto a termine purché sia l’originario rapporto a termine che la sua conversione avvengano tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 ottobre 2024. Il beneficio si applica alle assunzioni in somministrazione a tempo indeterminato ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma del tempo determinato. Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro intermittente, a chiamata, l’apprendistato e il lavoro domestico.
Misura
L’esonero spetta, per un periodo massimo di 36 mesi, nella misura del 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua (500€ su base mensile; 16,12€ su base giornaliera). La fruizione del beneficio non ha effetti negativi sulla pensione dei lavoratori coinvolti restando ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Modalità
Per la fruizione del beneficio, spiega l’Inps, occorre compilare il modulo di istanza on-line “ALI24” disponibile all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” nel sito istituzionale. Il datore, in particolare, dovrà fornire le informazioni utili al riconoscimento del beneficio tra cui:
- l’indicazione del lavoratore assunto;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l’indicazione della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’Istituto, verificata la veridicità delle informazioni fornite e la capienza delle risorse disponibili, informerà il datore di lavoro della possibilità di fruire dell’esonero in questione comunicando l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione. L’autorizzazione consente al datore di fruire dell’esonero, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante fermo restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Attenzione. Se nel corso del rapporto di lavoro dovesse aumentare la percentuale oraria di lavoro prestato (es. in caso di trasformazione del rapporto da part-time a tempo pieno) il beneficio non potrà superare l’importo già autorizzato. Nell’ipotesi inversa, invece, il datore di lavoro dovrà riparametrare il beneficio per fruire dell’importo ridotto.
Uniemens
La fruizione avviene tramite le denunce contributive a decorrere dalla «competenza» ottobre 2024 nel limite dell’importo riconosciuto e della contribuzione esonerabile. Gli arretrati (da gennaio a settembre 2024) si conguagliano con le denunce contributive di ottobre, novembre e dicembre 2024. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio ma hanno sospeso o cessato l’attività possono fruire dell’esonero spettante tramite la procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).
Documenti: Messaggio Inps 3172/2024