FIS, Assegno ordinario cumulabile con la cassa integrazione in deroga
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Interessate le imprese con un organico tra 6 e 15 dipendenti iscritte al FIS ubicate in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
La questione
Il documento fa luce sulle condizioni per conseguire l'assegno ordinario per le imprese iscritte al FIS (il Fondo di integrazione salariale gestito dall'INPS per i datori che occupino mediamente più di 5 dipendenti) con il primo decreto legge COVID-19 (il DL 9/2020) in favore dei comuni della "zona Rossa" e delle regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e con il secondo decreto legge (il DL 18/2020) con il quale l'assegno ordinario è stato esteso (con la causale COVID-19 Nazionale) a tutte le imprese sul territorio nazionale a causa dell'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica del COVID-19.
L'articolo 13 del DL 9/2020 aveva riconosciuto l'assegno ordinario a carico del FIS alle aziende che occupano più di 5 dipendenti (anziché 15 come ordinariamente previsto), limitatamente ai datori che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per le unità produttive situate nei comuni della cd. "zona rossa" per un periodo complessivo di 13 settimane (3 mesi). La norma si applica anche alle unità produttive collocate al di fuori dei predetti Comuni con esclusivo riferimento a quei lavoratori che, essendo residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, non possano in alcun modo prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Aziende della Zona Gialla
Nessuna estensione dell'assegno ordinario, invece, era stata riconosciuta alle aziende collocate nella cd. "zona gialla" cioè nelle regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con la conseguenza che i datori di lavoro iscritti al FIS che occupavano tra 6 e 15 dipendenti non potendo accedere all’assegno ordinario, hanno potuto fare ricorso solo alla cassa integrazione in deroga prevista dall'articolo 17 del DL 9/2020 per la durata massima di un mese e limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.
Sulla materia, come noto, è successivamente intervenuto l'articolo 19 del DL 18/2020 con il quale il legislatore ha generalizzato dal 17 marzo 2020 la concessione dell'assegno ordinario a tutte le imprese iscritte al FIS con più di 5 dipendenti per una durata di 9 settimane limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020. Al beneficio, pertanto, sono state ammesse anche le aziende insistenti nella zona gialla di cui sopra le quali, tuttavia, già potevano aver presentato la domanda per la Cig in deroga di cui al predetto articolo 17 del DL 9/2020. Al ministero del Lavoro era stato, pertanto, chiesto se il trattamento di assegno ordinario fosse da considerarsi alternativo alla cig in deroga oppure aggiuntivo rispetto alla stessa.
Prestazioni cumulabili
Ebbene l'Inps informa, su espressa indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che le domande di cassa integrazione in deroga relative ad imprese iscritte al FIS con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 15 della cd. zona gialla (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) possono essere accolte per il periodo massimo concedibile (un mese) ai sensi all'articolo 17 del DL 9/2020. Al termine dell'intervento di integrazione salariale in deroga le medesime imprese potranno ricorrere all'assegno ordinario per la durata massima di 9 settimane per periodi che non risultano già coperti dalla prestazione di Cigd autorizzata dalla Regione. Pertanto, l'integrazione salariale per queste imprese potrà raggiungere un massimo di 3 mesi.
Documenti: Messaggio inps 1478/2020