FIS e Fondi di solidarietà, Le deroghe valgono per tutti fino al 31 marzo 2022
Le modalità semplificate di accesso all’Assegno di integrazione salariale varranno sia per le aziende aderenti al FIS sia per quelle coperte dai Fondi di Solidarietà Bilaterale. I chiarimenti in un documento dell'INPS con l'obiettivo di assicurare le medesime tutele a tutti i soggetti interessati dall’estensione operata dalla Riforma degli ammortizzatori sociali (legge n. 234/2021).
Le semplificazioni previste, in via eccezionale, per le aziende garantite dal Fondo di integrazione salariale troveranno applicazione, nel periodo transitorio dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, anche per richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 802/2022 riprendendo le fila di quanto indicato dal Ministero del Lavoro con la Circolare n.3/2022 la scorsa settimana.
In un’ottica di universalizzazione la Manovra 2022, poi integrata dal Decreto Sostegni ter, ha infatti esteso la platea dei beneficiari sia del FIS che dei Fondi di solidarietà bilaterali. In particolare, dovranno costituire FSB i datori di lavoro operanti in settori non coperti dagli ammortizzatori e che occupano anche un solo dipendente (e non più 5 come in precedenza).
Ecco, quindi, che l’alleggerimento procedurale concesso dal Ministero – informativa sindacale rinviata e documentazione semplificata attestante le difficoltà economico-finanziarie – riguarderanno sia i beneficiari FIS che quelli dei fondi di solidarietà, già esistenti o di nuova costituzione.
Informazione e consultazione sindacale facilitata
Durante la citata fase transitoria, in ordine alle domande presentate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 di accesso al FIS e ai fondi di solidarietà e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, la procedura ex art. 14 del D.lgs n. 148/2015 avverrà secondo modalità semplificate.
L’informativa sindacale, innanzitutto, in via del tutto eccezionale potrà “slittare” ed essere intrapresa anche successivamente all’inizio del periodo di sospensione richiesto, ma la comunicazione all’INPS del suo avvenuto espletamento dovrà essere comunque allegata alla domanda di accesso alla prestazione.
Per le istanze che al momento siano state presentate prive della citata documentazione l’INPS chiederà l’integrazione, senza che questo ne pregiudichi l’accoglimento. Solo nel caso in cui, dopo la richiesta del supplemento istruttorio, non vi sia riscontro da parte dell’azienda la domanda viene respinta. Si considerano al momento superate, quindi, le indicazioni contenute nel messaggio INPS n. 606/2022.
Pagamento diretto
Seguendo le stesse esigenze di semplificazione, l’INPS ricorda che il Ministero ha esonerato i datori di lavoro, per le sole richieste di pagamento diretto connesse a domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dall’esibire la documentazione attestante le difficoltà finanziarie. A prescindere dalla durata dei periodi da coprire e dalle causali, sarà richiesta soltanto una documentazione “stringata” che faccia presente della congiuntura economico-finanziaria dovuta alla crisi pandemica e ai problemi di liquidità, anche temporanea, che giustificano la richiesta.
Valutazione dei requisiti di accesso al Fondo
Allo stesso modo, anche con riguardo alle richieste di trattamento con causali ordinarie, quali la mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica.
Non sarà necessaria, quindi, la compilazione della tabella relativa agli indicatori economico finanziari e le ulteriori documentazioni probatorie. Anche questa agevolazione sarà concessa limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti.
Documenti: Messaggio Inps 802/2022