Fondo di Solidarietà Professionale, Le farmacie sono escluse
Le precisazioni dell’INPS sulla platea dei soggetti destinatari delle tutele arrivano dopo che il Ministero del Lavoro ha segnalato la necessità di escludere dall’alveo le farmacie. Federfarma, l’organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa per il settore, infatti, non risulta tra le firmatarie dell’Accordo costitutivo del Fondo.
Le farmacie non rientrano nel fondo di solidarietà per attività professionali perché appartengono al più ampio settore terziario. La circolare INPS n. 16/2022 chiarisce l’ambito di applicazione e la platea dei soggetti destinatari delle tutele del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, quello istituito dal decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125 e su cui lo stesso Istituto era intervenuto con le apposite istruzioni operative lo scorso maggio (Circ. n. 77/2021).
Dall’insieme delineato la scorsa primavera erano rimasti esclusi i titolari di farmacie giacché la loro organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa, Federfarma, non era tra le firmatarie dell’Accordo costitutivo del Fondo di solidarietà. È stato il Ministero del Lavoro ha segnalare l’incongruenza, si legge nel documento di prassi, e a richiedere la riformulazione della tabella dei codici ATECO interessati, e a sollecitare l’esclusione di quello riferito alle farmacie. La nuova tabella, così emendata, è infatti allegata alla circolare in parola.
Il nuovo ambito di applicazione
La facoltà di costituire fondi di solidarietà bilaterali è stata riservata dall’art. 26 d.lgs. 148/2015 alle sole organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ecco, quindi, che con l’Accordo sindacale del 3 ottobre 2017, Confprofessioni e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs (e non anche Federfarma) hanno manifestato la volontà di costituire Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali presso l’INPS, poi istituito con il citato decreto n. 104125/2019.
Da allora, e più precisamente dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo ossia marzo 2020, i datori di lavoro del settore che prima aderivano al Fondo di integrazione salariale (FIS), sono soggetti alla disciplina del nuovo FSB e a versarvi il contributo di finanziamento.
In questa platea, come anticipato, erano inizialmente ricomprese anche le attività professionali connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10, relativi appunto alle farmacie. Codici che, si ribadisce, sono ora stati depennati.
A riguardo, si precisa che sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti da detto Fondo i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con la sola esclusione dei dirigenti.
Recupero dei contributi e regolarizzazioni
Sarà un prossimo documento di prassi a fornire le apposite istruzioni operative per il recupero del contributo ordinario versato fino ad ora al Fondo di solidarietà, oltre alle indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del FIS, il legittimo destinatario della contribuzione.
Allo stesso modo, tutte le istanze da parte delle farmacie al FIS rigettate a causa del previgente inquadramento saranno riesaminate in regime di autotutela ad opera delle sedi INPS competenti.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022
Nella documento l’INPS fa menzione anche delle novità in materia di ammortizzatori sociali, alla luce delle modifiche introdotte dall’ultima Legge di Bilancio. Si tratta, tra gli altri, dell’estensione, a partire dal 1° gennaio 2022 delle tutele previste dai FIS anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale. Anche su questo punto, come anticipato dallo stesso Istituto, verranno fornite apposite istruzioni con una successiva circolare.