Fondo Poste, Meno caro il contributo di finanziamento per gli assegni familiari
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo la modifica normativa contenuta nel DL 162/2019. L'aliquota di finanziamento scende dal 4,40% allo 0,68% al pari di quanto previsto per i lavoratori dipendenti.
L’articolo 11 co. 5-bis del D.L. n. 162/2019, convertito dalla L. n. 8/2020 ha, infatti, da un lato confermato il regime di esclusione dall’assicurazione CUAF per il personale di Poste Italiane S.p.a. (società capogruppo) mentre, dall’altro, è stata parificata l’aliquota del contributo CUAF del personale iscritto al fondo di quiescenza IPOST, dipendente di società del gruppo Poste diverse dalla capogruppo, con quella prevista per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Di conseguenza, spiega l'Inps, dal 1° gennaio 2020 il contributo di finanziamento dell’assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare per il personale iscritto alla gestione ex IPOST, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stabilito nella misura “armonizzata” del 2,48%, valida per la generalità dei lavoratori dipendenti (contro il 4,40% applicabile sino al 31.12.2019; cfr messaggio inps 3635/2020).
L'aliquota contributiva gode, peraltro, delle riduzioni previste dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, rispettivamente, stabiliscono (a decorrere dal 1° febbraio 2001) un esonero dall’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare pari a 0,80 punti percentuali, nonché (a decorrere dal 1° gennaio 2006) un ulteriore esonero dal versamento dei contributi per gli assegni per il nucleo familiare pari all’1%. Di conseguenza per il personale iscritto al fondo speciale ex IPOST, dipendente di società diverse dalla capogruppo Poste Italiane S.p.a., il contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare si attesta dal 1° gennaio 2020 nella stessa misura prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, pari allo 0,68% (2,48% - 1,80%).
Di converso, per le predette posizioni aziendali, resta fermo il versamento del contributo ex CUAF nella misura del 4,40% per i periodi pregressi non prescritti fino al 31 dicembre 2019.
Documenti: Messaggio Inps 3193/2020