Garanzia Giovani, Parte la nuova convenzione per il pagamento dei tirocini
I chiarimenti in un documento Inps. La nuova convenzione avente validità dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 riguarda l'erogazione dell'indennità di tirocinio in attuazione della cd. Garanzia Giovani.
La nuova convenzione ha validità dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 e consentirà l'erogazione da parte dell'ente di previdenza delle borse tirocinio a seguito del rifinanziamento, da parte della Commissione Europea, delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. L'indennità di tirocinio, come noto, costituisce un trasferimento monetario destinato a contribuire alle spese dei giovani che hanno necessità di maturare un'esperienza professionale, al fine di agevolare e aumentare le possibilità occupazionali, nonché velocizzare e rendere più efficace la transizione tra scuola e lavoro o favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.
Sino ad oggi è stato l'Inps a erogare le borse di studio ai tirocinanti, su espressa volontà manifestata dalle regioni. Le precedenti convenzioni, sottoscritte nel corso dell'anno 2014, sono scadute il 30 novembre 2018 e l'Inps nelle more dell'approvazione e firma delle nuove, su richiesta dell'ANPAL, ha comunque continuato i pagamenti anche per la prima parte del 2019. Con la stipula della nuova convenzione, condivisa e concordata con l'ANPAL, le Regioni potranno ora dare continuità ai pagamenti delle indennità di tirocinio.
Modalità di pagamento
Come per il passato la Regione, una volta individuati gli interessati, deve inviare, mensilmente o con altra periodicità, il flusso dei dati necessari per il pagamento tramite il sistema informativo percettori (Sip) all'Inps. Per ciascun tirocinante vanno indicati i dati anagrafici, il domicilio, le modalità di pagamento (accredito su c/c con relativo Iban o bonifico domiciliato agli uffici postali dove gli interessati possono passare all'incasso), il periodo di riferimento e l'importo spettante. L'Inps potrà così erogare, una volta accertata la capienza delle provviste finanziarie disponibili, l'indennità di tirocinio ai beneficiari.
Regime Fiscale
Per quanto l'attività di tirocinio non è assimilabile a lavoro dipendente la Convenzione stabilisce che le somme erogate a titolo di indennità di tirocinio o di indennità ulteriore, erogata per i tirocini in mobilità territoriale, sono assimilate ai fini fiscali, ai redditi da lavoro dipendente (ai sensi dell’articolo 50 del T.U.I.R.). Pertanto se il percettore consegue un reddito annuo superiore alla soglia di esenzione fiscale (8.145 euro per il lavoro dipendente) le indennità predette costituiranno reddito imponibile ai fini Irpef.
Documenti: Circolare Inps 125/2019