Gente di Mare, Indennità di malattia più tutelata
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2024 con riguardo agli eventi insorti dal 1° gennaio 2024.
Cambiano i criteri per il calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare della gente di mare. Per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024 la base di calcolo è pari al 60% della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso anziché in misura pari al 75% del salario effettivamente percepito dall’assicurato nei 30 giorni precedenti lo sbarco.
Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 157/2024 in cui spiega che la novità è contenuta nell'articolo 1, co. 156 della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024). Nelle more dell’aggiornamento dei sistemi operativi il calcolo deve essere effettuato, dalle sedi responsabili, sulla base dell’ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro. In caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, le stesse sedi dovranno provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti.
Nel caso in cui l’evento si sia verificato nei primi trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il calcolo dell’indennità giornaliera avviene, dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.
Nulla, invece, è stato innovato per quanto riguarda il calcolo dell’indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro, riconosciuta sulla base della contrattazione collettiva specifica di settore, corrisposta nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia nonché per la temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia, di cui alla legge 16 ottobre 1962, n. 1486, conseguente a un periodo di inabilità per malattia o infortunio precedentemente indennizzato. La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura della prestazione è la medesima utilizzata come base di calcolo per l’evento di malattia presupposto, considerando tuttavia le sole voci della retribuzione ordinaria.