Gestione Separata, Si allunga la durata del congedo parentale
L'Inps detta le nuove regole dopo l'approvazione della legge sul lavoro autonomo in vigore dal 14 giugno 2017. Lavoratori autonomi e collaboratori hanno diritto sino a sei mesi di congedo entro il terzo anno di vita del bimbo.
Congedo parentale sino al terzo anno di vita del bimbo
Sul congedo parentale tre sono le modifiche rispetto alla previgente normativa. La prima riguarda il prolungamento della durata del congedo parentale da 3 mesi (come prima previsto) a 6 mesi con la possibilità di fruire del congedo parentale non solo entro il primo anno di vita del bambino (come prima previsto), ma fino al terzo anno di vita del bambino o dall'ingresso del minore in famiglia/adozione (in caso di adozioni o affidamenti preadottivi) entro un tetto massimo di 6 mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza).
Inoltre se il congedo parentale viene fruito entro il primo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione) non è più indispensabile verificare la presenza di almeno 3 mensilità di contribuzione addizionale per il finanziamento delle prestazioni sulla maternità (la quota aggiuntiva è pari attualmente allo 0,72% della retribuzione imponibile) nei 12 mesi precedenti i due mesi antecedenti il parto. In tal caso, per conseguire l'indennità, è sufficiente che risultino accreditate almeno tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto. In altri termini l'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori e lavoratrici che non abbiano titolo all’indennità di maternità o paternità. Stessi requisiti valgono nei confronti dei lavoratori/lavoratrici che chiedono l'indennità di congedo parentale tra il primo ed il terzo anno di vita del bimbo (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione). In definitiva in queste fattispecie il requisito contributivo per il congedo parentale non è più legato a quello sulla base del quale si riconosce il diritto all’indennità di maternità o paternità, ma diventa autonomo e deve, quindi, essere accertato in occasione di ciascuna richiesta di indennità di congedo parentale. In tali ipotesi la misura dell'indennità di congedo parentale è pari al 30% del reddito percepito nell'anno antecedente il periodo indennizzabile.
Viene, comunque, garantita la concessione dell'indennità di congedo parentale entro il primo anno di vita del bambino alle lavoratrici ed ai lavoratori che abbiano titolo all'indennita' di maternita' o paternita' (cioè a coloro che abbiano almeno 3 mensilità di contribuzione addizionale per il finanziamento delle prestazioni sulla maternità nei 12 mesi precedenti i due mesi antecedenti il parto). E ciò ancorchè tale prestazione non sia stata effettivamente fruita. In tali ipotesi, l'indennita' di congedo parentale resta calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennita' di maternita' o paternita'.
Stop all'astensione obbligatoria dal lavoro
Sempre a partire dal 14 giugno 2017 la legge 81/2017 ha previsto, inoltre, che lavoratori/lavoratrici possano godere dell'indennità di maternità/paternità spettante per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dall'effettiva astensione dall’attività lavorativa. Pertanto non risulta più necessario, ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità o paternità, che gli interessati producano le dichiarazioni di astensione dall’attività lavorativa. A tal riguardo l'Inps informa che anche nel caso in cui il periodo indennizzato, a causa di parto prematuro o parto successivo alla data presunta, superi i cinque mesi e un giorno si prescinde dall'effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Occorre, invece, ancora rispettare l'obbligo di astensione dal lavoro nel caso di provvedimenti di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro, di cui all’articolo 17 del T.U (in assenza di effettiva astensione, l’Istituto non erogherà la relativa indennità). Nulla è mutato riguardo ai requisiti per l’erogazione dell’indennità di maternità o paternità. In tal caso è sempre necessario soddisfare il requisito contributivo delle tre mensilità, dovute o versate, comprensive dell’aliquota addizionale dello 0,72%, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile (cioè dell'evento parto).
Documenti: Circolare Inps 109/2018