Giornalisti, la tutela contro gli infortuni sul lavoro è assicurata dall'Inpgi
Una nota dell'Inail spiega che la tutela contro gli infortuni sul lavoro dei giornalisti sia lavoratori dipendenti che parasubordinati, titolari di collaborazioni coordinate e continuative è gestita esclusivamente dall'Inpgi.
Dipendenti
Relativamente ai lavoratori dipendenti, giornalisti e pubblicisti, l'articolo 1 della legge 1564/1951 attribuisce all'Inpgi la tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. A tal riguardo dal 2007 lo statuto dell'Inpgi stabilisce che l'istituto provvede al «trattamento in caso di infortunio» tra le prestazioni a favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Pertanto la tutela assicurativa di tali lavoratori (giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro dipendente giornalistico) in caso di infortunio è gestita esclusivamente dall'Inpgi.
Co.co.co.
Per quanto concerne i giornalisti titolari di collaborazione coordinata e continuativa dal 1° novembre 2019 il regolamento Inpgi prevede l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro se iscritti ai fini previdenziali presso la gestione separata Inpgi con un compenso annuo non inferiore a 3 mila euro. Pertanto anche per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di collaborazione coordinata e continuativa, la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è garantita dall’Inpgi, in presenza del suddetto requisito reddituale. La tutela assicurativa da parte dell’Inail, del resto, è stata esclusa già da tempo, in quanto l’ambito soggettivo dell’assicurazione di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 ha carattere tassativo.
Di conseguenza gli eventi infortunistici occorsi a lavoratori parasubordinati iscritti nell’elenco dei pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti non possono essere ammessi alla tutela dell’Inail e pertanto devono essere rimborsati, su domanda, al datore di lavoro interessato eventuali premi assicurativi e somme indebitamente versati nel termine della prescrizione decennale, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2033 sull’indebito oggettivo e dell’articolo 2946 sulla prescrizione ordinaria del codice civile.