Gli sconti fiscali non riducono l'importo dell'indennità di maternità
Il Ministero del Lavoro cambia parere rispetto alle indicazioni fornite la scorsa primavera. L'indennità di maternità non si riduce nei confronti della libera professionista che abbia fruito il bonus per il "rientro dei cervelli".
In entrambi i casi il quesito era stato sollevato da Inarcassa in merito all’interpretazione dell’articolo 70, comma 2, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, concernente la base di calcolo del reddito della libera professionista ai fini della determinazione dell’indennità di maternità spettante alla stessa, relativamente all’ipotesi in cui essa rientri in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un titolo di studio all’estero.
La questione
Il predetto articolo individua tale indennità nella misura "[...] pari all’ottanta per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo della libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento." Inarcassa chiedeva lumi circa la locuzione "reddito professionale". Se cioè per reddito professionale debba intendersi come l’intero reddito professionale percepito dalla libera professionista, oppure, in relazione al caso di specie, occorra riferire allo stesso, ma in termini ridotti ai sensi, rispettivamente, della legge n. 238/2010 e dell’articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015, entrambi recanti incentivi fiscali - comportanti una riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche - per i lavoratori dipendenti od autonomi, cittadini dell’Unione europea, che rientrino in Italia dall’estero (il cd. bonus per il rientro dei cervelli in fuga).
Nella risposta dello scorso maggio il ministero aveva appoggiato la tesi secondo la quale l'indennità di maternità si sarebbe dovuta calcolare prendendo a riferimento il reddito fiscale, quindi quello abbattuto, con evidenti effetti negativi anche sull'indennità maternità. Ora il cambio di rotta. Nell'interpello pubblicato ieri viene affermato, infatti, che la normativa richiamata dispone esclusivamente benefici fiscali in favore di dette lavoratrici, pertanto, la base imponibile per il versamento dei contributi di previdenza obbligatoria resta quella piena, priva dell'abbattimento. Diversamente, ove si considerasse quale base imponibile ai fini previdenziali il reddito "abbattuto" ai fini fiscali, la professionista che goda dei suddetti incentivi verrebbe a maturare, in corrispondenza, prestazioni pensionistiche proporzionalmente ridotte, senza in definitiva fruire di alcun beneficio.
Pertanto, una professionista madre, che abbia i requisiti per accedere agli incentivi fiscali previsti dalle citate disposizioni, continua ad aver diritto alla parametrazione dell’indennità di maternità al "reddito pieno" percepito prima dell’inizio del periodo di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 151, proprio al fine di realizzare le tutele individuate dal legislatore nei confronti delle lavoratrici madri.