Gravidanza a rischio, Maternità anticipata anche alle autonome
I chiarimenti in un documento dell’Inps. L’Istituto ha aggiornato l’applicativo per consentire l’invio delle domande da parte delle lavoratrici autonome. Equiparate le tutele con le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla gestione separata dell’Inps.
Via libera dell’Inps alla presentazione delle domande di maternità anticipata per le lavoratrici autonome in caso di gravidanza a rischio. L’Inps, infatti, ha aggiornato l’applicativo online per consentire l’invio delle istanze a partire dei periodi decorrenti dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del Dlgs n. 105/2022. Lo rende noto l’Istituto di previdenza nel messaggio n. 572/2023.
Maternità Anticipata
Come noto il provvedimento sopra menzionato ha inserito un nuovo comma, il 2-ter, all'interno dell'articolo 68 del testo unico (Dlgs n. 151/2001), in base al quale si estende alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone, mezzadre ed imprenditrici agricole professionali, le artigiane, le esercenti attività commerciali, nonché le libere professioniste iscritte ad una forma obbligatoria di previdenza gestita da un ente di diritto privato) il diritto all'indennità di maternità per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio, cioè i periodi antecedenti ai due mesi prima del parto.
In passato la tutela era prevista soltanto per le lavoratrici subordinate, per quelle iscritte alla Gestione separata e per le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne. L’Inps aveva fornito le prime istruzioni con Circolare n. 122/2022. In tale sede era stato precisato che, in attesa degli aggiornamenti procedurali, sarebbe stato possibile fruire dell’indennità di maternità anticipata, regolarizzando successivamente la fruizione mediante la presentazione della domanda telematica all’INPS.
Domande al via
Ebbene, a distanza di sei mesi, l’Istituto spiega di aver reso disponibile l’applicativo per l’acquisizione delle domande. Le interessate possono farlo tramite il sito Web dell’Istituto, mediante autenticazione tramite SPID, almeno di 2 livello, CIE 3.0 o CNS; Contact Center Integrato, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); o tramite Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Per acquisire le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome, è necessario accedere al servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”, selezionare la voce di menu “Acquisizione domanda” > “Congedo di maternità/paternità” > “Autonomi” e spuntare, nella pagina “Dichiaro”, l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio”. Diversamente, per acquisire le domande di indennità di maternità ordinaria sarà necessario spuntare l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità ordinaria”.
Si ricorda che:
- Le istanze possono riguardare anche periodi antecedenti la presentazione della domanda purché non anteriori al 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del Dlgs n. 105/2022);
- L’indennizzabilità dei periodi antecedenti il periodo di maternità è subordinata alla presentazione da parte della lavoratrice all’Inps dell’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, di cui all’articolo 17, comma 3, del D.lgs n. 151/2001. Attenzione: non rientrano nella tutela le casistiche di indennità per mansioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 17.
- Deve sempre sussistere la regolarità contributiva nei periodi temporali per i quali si chiede il beneficio;
- Per tali periodi, inoltre, non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa e la relativa indennità è calcolata ed erogata con le stesse modalità previste per i consueti periodi di tutela della maternità delle lavoratrici autonome
Certificato di gravidanza
Per trasmettere le domande è richiesto l’inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza. A tale proposito l’Inps ricorda che anche le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all’Istituto il certificato di gravidanza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 151/2001, che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Pertanto, nel caso in cui il certificato telematico sia stato trasmesso dal medico certificatore all’INPS, la procedura consentirà di importare i dati contenuti nel certificato stesso; in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare in domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico.
Documenti: Messaggio Inps 572/2023