Il congedo di maternità e parentale concorre ai fini della Naspi
Le madri che perdono l'occupazione dopo un evento di maternità possono conteggiare pienamente il periodo il congedo di maternità e parentale ai fini dell'accesso alla naspi.
Ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione – si considerano utili i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. I predetti contributi figurativi sono, pertanto, da considerarsi utili ai fini di cui sopra, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Del pari sono utili i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.
La precisazione è importante per le madri che hanno perso l'occupazione e che in questo modo possono più agevolmente accedere all'indennità contro la disoccupazione dopo un evento di maternità. Nelle due ipotesi appena menzionate, non si dovrà procedere alla neutralizzazione degli eventi ovvero "allungare" a ritroso la ricerca del periodo di osservazione con ovvi benefici per le dirette interessate: questi eventi vengono in sostanza trattati da un punto di vista previdenziale esattamente come se la lavoratrice avesse prestato normale attività lavorativa. Di converso non godono dell'agevolazione i periodi coperti da contribuzione figurativa per maternità obbligatoria e i periodi di congedo parentale che risultino collocati al di fuori del rapporto di lavoro dipendente (cfr: Messaggio inps 710/2018)
E' utile ricordare che il principio di favore non si estende all'altra condizione richiesta per accedere alla Naspi. Cioè la presenza di almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. I periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.
La tavola sottostante riepiloga come vengono valutati i periodi di lavoro ai fini della ricerca del requisito contributivo per l'accesso alla Naspi (nonchè per la determinazione della sua durata) e ai fini della ricerca della 30 giornate di lavoro effettivo.