Il Decreto lavoro 2014 è legge. Ecco le novità sui contratti a termine
Gli obblighi di interruzione di 10 o 20 giorni verranno solo in caso di nuova assunzione di lavoratori.
Il decreto legge che modifica la disciplina dei contratti a termine è legge. E' stato infatti pubblicato ieri in GU il Dl 34/2014 recante "disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese".
Il testo del decreto è in linea con quanto anticipato nei giorni scorsi da Poletti e dal ministero del Lavoro: il datore di lavoro potrà sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato. Inoltre, la possibilità di prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi. Rimane, quale unica condizione per le proroghe, il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.
E' previsto un limite numerico per i contratti a tempo pari al 20 per cento rispetto all'organico complessivo dell'azienda ad eccezione delle aziende con meno di 5 dipendenti che potranno sempre stipulare un contratto a tempo determinato. Il limite del 20% può essere superato secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall'altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità.
Nei giorni scorsi il Ministero del lavoro ha anche chiarito che non ci saranno più intervalli nel caso di proroga del contratto a termine acausale. Via Veneto ha precisato che gli stop and go di 10, 20 giorni varranno solo per le successioni dei contratti a termine e non quindi per il nuovo regime di proroghe libere fissato in otto volte massimo nei 36 mesi nel Dl 34/2014.
Con questa precisazione le imprese potranno sempre prorogare il rapporto di lavoro in corso di svolgimento fino ad un massimo di 8 volte nei 3 anni di durata massima del rapporto. In pratica la proroga scatterà subito senza che il datore dovrà rispettare intervalli di tempo di 10 o 20 giorni di attesa (a seconda se il contratto dura fino a 6 mesi o oltre). Il datore dovrà solo soddisfare una condizione per il rinnovo, cioè il fatto che la proroga si riferisca la stessa attività lavorativa per il quale il contratto è stato inizialmente siglato.
Lo stop and go invece continuerà a dover essere rispettato in caso di successione dei rapporti a tempo. Quindi le imprese dovranno rispettare intervalli solo in caso di nuova assunzione.