Il decreto sostegni Bis è in Gazzetta, Ecco cosa cambia
In Gazzetta ufficiale il dl n. 73/2021 contenente nuove misure sul fronte del Welfare. All'interno anche la riforma della previdenza dello spettacolo con requisiti più morbidi per totalizzare i contributi tra il FPLS ed Il FPLD.
Cassa integrazione
Per le aziende che rientrano nel perimetro di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (settore industria ed edilizia) l'esaurimento della Cassa COVID avrebbe, infatti, determinato dal 1° luglio 2021 il ritorno alla cig ordinaria con un costo di funzionamento del 9-15% della retribuzione e il ripristino della libertà di licenziare. L'articolo 40 del dl n. 73/2021 interviene dando alle aziende che necessitino anche dopo il 30 giugno 2021 di ridurre o sospendere l'orario di lavoro una scelta: pagare il contributo addizionale, fruire degli ordinari strumenti di integrazione salariale con la possibilità di licenziare oppure non pagarlo in cambio però della scelta di non licenziare. Per gli altri settori (es. servizi) il divieto di licenziare resta sino a fine ottobre (grazie qui alla Cassa Covid gratuita).
In alternativa ai predetti interventi di integrazione salariale le aziende che abbiano registrato un calo del fatturato nel I semestre del 2021 del 50% rispetto al medesimo periodo del 2019 possono far ricorso ad un intervento di CIGS sino ad un massimo di 26 settimane fruibili tra il 26 maggio ed il 31 dicembre 2021 (anche qui senza contributo addizionale). Questo intervento è possibile in presenza di un accordo collettivo aziendale che preveda la riduzione dell'attivita' lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021 finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attivita' dopo l'emergenza epidemiologica. La riduzione media oraria non puo' essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo e' stipulato.
Contratto di rioccupazione
Tra gli altri interventi va segnalato l'ampliamento del contratto di espansione (il requisito minimo aziendale passa da 250/500 unità a 100 unità); l'introduzione del contratto di rioccupazione consistente nell'azzeramento dei contributi entro un massimo di 6000 euro annui per un massimo di sei mesi per le aziende che assumano tra il 1° luglio 2021 ed il 31 ottobre 2021 con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time) soggetti disoccupati; la decontribuzione per i datori di lavoro del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale gia' fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL; la proroga di sei mesi della CIGS per cessazione definitiva dell'attività; il differimento del termine di pagamento della prima rata dei contributi previdenziali per artigiani e commercianti (dal 17 maggio al 20 agosto), misura peraltro già anticipata dall'INPS.
Indennità
Sul fronte delle indennità il dl n. 73/2021 interviene sulla NASPI, l'indennità di disoccupazione indennizzata, sospendendo sulle prestazioni in pagamento al 1° giugno 2021 la riduzione prevista dal dlgs n. 22/2015 (3% al mese dal 91° giorno di fruizione) sino al 31 dicembre 2021. La medesima sospensione si applica anche con riferimento alle prestazioni liquidata dal 1° giugno al 30 settembre 2021. Dal 1° gennaio 2022 l'importo sarà liquidato tenendo conto delle riduzioni che sarebbero state applicate nel periodo di sospensione. La medesima sospensione, a ben vedere, non è stata replicata per la DIS-COLL, l'indennità per i collaboratori.
Si proroga di altre 4 mensilità (giugno, luglio, agosto e settembre 2021) il Reddito di emergenza (domande da presentarsi entro il 31 luglio 2021 all'INPS); si riconosce una ulteriore indennità onnicomprensiva di 1.600 euro ai lavoratori stagionali, turismo e dello spettacolo nonché agli sportivi professionisti (tra gli 800 e i 2400 euro in funzione dei redditi percepiti nell'anno d'imposta 2019).
Settore dello Spettacolo
Importanti modifiche arrivano anche per il settore dello spettacolo con il rafforzamento dell'indennità di malattia e della tutela della genitorialità. Gli iscritti al FPLS vedono, inoltre, la tutela infortunistica INAIL e dal 1° gennaio 2022 l'indennità di disoccupazione involontaria, che si chiamerà Alas.
Sul fronte previdenziale dal 1° luglio 2021 scattano una serie di misure per aiutare il raggiungimento del diritto a pensione. In primo luogo per i lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, i contributi giornalieri richiesti per il raggiungimento dell'annualità di contribuzione scendono da 120 a 90 (il cd. gruppo 1). Per gli attori cinematografici e audiovisivi – che svolgono prestazioni caratterizzate da una discontinuità strutturale, maturando un numero di giornate relativamente basso - si prevede che ogni giornata contributiva versata al Fondo determina l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui richiesti. Ci sono anche dei correttivi sull'accredito della contribuzione d'ufficio per aiutare i lavoratori con poche giornate e pochi redditi annui di integrare il requisito dell'annualità richiesto per il diritto a pensione. Infine si consente la totalizzazione dei contributi FPLD-FPLS anche ai soggetti che abbiano almeno 2/3 di effettive prestazioni nel settore dello spettacolo (attualmente esclusi).
Documenti: Dl n. 73/2021