Il padre ha diritto ai riposi giornalieri anche durante l'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma
Le indicazioni in un documento dell'Inps dopo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Il padre lavoratore dipendente può usufruire dei riposi giornalieri per allattamento a prescindere dall'erogazione del trattamento economico di maternità alla madre lavoratrice autonoma.
Prima della citata pronuncia era fissato il principio secondo il quale se la madre è lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista), il padre può fruire dei riposi solo dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e sempre che la madre (qualora si tratti di commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola) non abbia chiesto di fruire ininterrottamente, dopo il suddetto periodo, del congedo parentale, durante il quale, è precluso al padre il godimento dei riposi giornalieri.
La Corte di Cassazione ha chiarito, invece, che potendo “entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”.
Le indicazioni
La Circolare Inps, pertanto, correggendo le precedenti istruzioni (Circ. 8/2003) precisa che nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.
L'incumulabilità resta in due ipotesi: a) il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale; b) il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.
Documenti: Circolare Inps 140/2019