Inail, Dal 2022 tutelati anche gli autonomi dello spettacolo. Ecco cosa cambia
I chiarimenti in una circolare dell'ente assicuratore dopo la riforma della previdenza dello spettacolo contenuta nel dl n. 73/2021. Agli autonomi dello spettacolo le medesime tutele previste per i lavoratori dipendenti.
Da quest'anno i lavoratori autonomi dello spettacolo hanno diritto alle medesime tutele riconosciute ai lavoratori subordinati in caso di infortunio o malattia professionale. Potranno quindi fruire, tra l'altro, dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, dell'indennizzo per il danno biologico e delle cure riabilitative.
Lo rende noto l'Inail nella Circolare n. 11/2022 nella quale spiega, tra l'altro, che nello spettacolo l'infortunio in itinere copre anche gli incidenti avvenuti durante le trasferte (quindi, ad esempio, in albergo o in altri luoghi di soggiorno temporaneo) e non solo il tragitto casa-lavoro.
Tutele anche agli autonomi
Come noto sino al 31 dicembre 2021 l'Inail ha tutelato solo i lavoratori dipendenti dello spettacolo (Circ. Inail n. 19/1995) essendo il vincolo della subordinazione un requisito essenziale per garantire la tutela assicurativa. Dal 1° gennaio 2022 l'articolo 66, co. 4 del dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis) ha esteso le tutele anche i lavoratori autonomi dello spettacolo. Il Ministero del Lavoro ha emesso in merito il DM 22 gennaio 2022 pubblicato nella sezione pubblicità legale del Ministero del Lavoro il 16 febbraio 2022.
Più in particolare l'Inail spiega che da questa data la tutela assicurativa nel settore dello spettacolo riguarda le seguenti categorie:
- i lavoratori inclusi nei cd. gruppi A, B e C che, come noto, individuano i lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza dello Spettacolo (Fpls). La tutela è assicurata a prescindere dalla natura subordinata o autonoma dell'attività, pertanto, sono inclusi anche i soggetti che prestano attività autonome (cioè con un contratto d'opera ai sensi dell'articolo 2222 cc) riconnesse ai gruppi A e B (es. cantanti, musicisti, attori, ballerini eccetera).
- i lavoratori che prestano attività retribuite di insegnamento o formazione in enti accreditati presso pubbliche amministrazioni o da queste organizzate e attività remunerate promozionali di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
- i lavoratori che effettuano esibizioni musicali dal vivo indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda di 5.000 euro (stabilita come soglia di esenzione per l'iscrizione al Fpls), non potendosi evidentemente discriminare la copertura assicurativa conseguente a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale in base alla retribuzione annua lorda percepita dall’interessato.
Committenti tenuti al versamento
La novella comporta naturalmente l'estensione del versamento dei premi assicurativi. A tal fine l'Inail spiega che l'obbligo è a carico dei committenti e delle imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera. L'obbligo, si badi, sussiste anche se trattasi di lavoratori autonomi esercenti attività musicali che invece, come noto, assolvono quelli previdenziali (all'Inps) direttamente per conto proprio.
In caso di infortunio o malattia professionale, l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio e la denuncia di malattia professionale è a carico dello stesso soggetto assicurante tenuto al versamento del premio assicurativo.
Fase Transitoria
Committenti ed imprese che al 1° gennaio 2022 impiegano lavoratori autonomi dello spettacolo hanno tempo sino al 18 marzo 2022 (cioè entro 30 giorni dalla pubblicazione del DM 22.1.2022) per presentare la denuncia di iscrizione all'Inail o la denuncia di variazione (se nella posizione assicurativa non è presente il rischio assicurato) senza incappare in sanzioni indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023. Il premio anticipato dovuto per il 2022 sarà richiesto dall’Inail con il certificato di assicurazione o di variazione che sarà emesso dalla Sede Inail competente in base alla sede legale del soggetto assicurante.
Se il riferimento tariffario è già presente i premi 2022 si versano con l’autoliquidazione 2022/2023 indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati (soci lavoratori, ecc.) assicurati alla medesima voce di tariffa.
Tutele
L'Inail chiarisce che per effetto dell’estensione della copertura assicurativa, i lavoratori autonomi dello spettacolo in caso di infortunio o di malattia professionale hanno diritto alle medesime prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie (tra cui le cure integrative riabilitative, l’assistenza protesica, gli interventi di sostegno per il reinserimento lavorativo e nella vita di relazione) e integrative previste per tutti gli altri lavoratori assicurati all’Inail.
Ad esempio spetta l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; l’indennizzo per il danno biologico, erogato in capitale in caso di postumi compresi tra il 6 e il 15% e in rendita per i postumi dal 16% in poi; la rendita ai superstiti di lavoratori vittime di infortunio o malattia professionale; l'una tantum ai superstiti; l'assegno funerario; l'assegno di assistenza personale e continuativa.
Infortuni in itinere
Da segnalare, infine, che per i lavoratori dello spettacolo la tutela dell'infortunio in itinere è più ampia. L'Inail spiega, infatti, che non opera solo nel tragitto casa-lavoro ma anche nei luoghi di alloggio temporaneo (es. albergo) atteso che i lavoratori dello spettacolo spesso esercitano la loro prestazione lavorativa in trasferta, alloggiando quindi presso alberghi o altri luoghi disponibili.
Inoltre, se l’incidente avviene durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro ognuno riferito a un diverso committente, l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio è a carico del committente presso il cui luogo di lavoro il lavoratore si stava recando.