Inail, Ok alla rivalutazione delle rendite dell'8,1%
I chiarimenti in due documenti dell'Istituto assicuratore. Rendite e danno biologico riviste al rialzo per recuperare l'inflazione dello scorso anno. Gli aumenti scatteranno da novembre (dicembre per il danno biologico) con gli arretrati maturati da luglio 2023.
Ok dell'Inail alla rivalutazione delle rendite e del danno biologico a decorrere dal 1° luglio. L'adeguamento, come già anticipato sulle pagine di questa rivista, avverrà in misura pari all'8,1% e scatterà da novembre (da dicembre per il danno biologico). Lo rende noto Inail in due circolari, 40/2023 41/2023, in cui oltre a dettagliare i nuovi valori detta le istruzioni per l'adeguamento delle prestazioni.
Rendite
La rivalutazione ha effetto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 e fissa a 91,53 euro (84,67 fino al 30 giugno) la retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale di retribuzione annua. Di conseguenza i due limiti di calcolo delle rendite, massimo e minimo, dal 1° luglio diventano in misura annua 35.696,70 euro (33.021,30 fino al 30 giugno) e 19.221,30 euro (17.780,70 fino al 30 giugno). L'assegno funerario (una tantum), la prestazione erogata ai superstiti per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a infortunio sul lavoro o malattia professionale, sale da 10.742,76 a 11.612,92 euro.
L'assegno di assistenza personale, che integra la rendita già percepita in caso d'invalidità che richieda un'assistenza personale continuativa a causa di una particolare condizioni patologica (è una specie d'indennità di accompagnamento tanto che, se già si percepisce questa, non se ne ha diritto) dal 1° luglio sale da 585,51 a 632,94 euro. L'Inail stabilisce che le sedi dovranno procedere alle seguenti riliquidazioni: rendite escluse dalla gestione automatizzata centrale; casi in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi all'assegno continuativo mensile ai superstiti, elaborati per la prima volta sul rateo di novembre 2023; altre prestazioni segnalate con gli appositi elenchi, riguardanti liquidazioni particolari.
Danno Biologico
La rivalutazione riguarda anche la prestazione erogata per ristorare le conseguenze subite dal lavoratore alla propria integrità psicofisica, cioè il danno biologico, in seguito a infortuni o malattie professionali. Tecnicamente è chiamata «indennizzo» e può essere di due tipi: capitale (una tantum) o rendita (periodica), a seconda del grado di menomazione che ha subìto il lavoratore. In entrambi i casi, l'importo è fissato dalla specifica «Tabella indennizzo danno biologico», interessata dall'operazione di rivalutazione, che prevede la liquidazione:
- - della somma in capitale in caso di infortuni o malattie professionali con invalidità pari o superiore al 6% e inferiore al 16%;
- - della rendita in caso di infortuni o malattie professionali con invalidità di almeno il 16%.
Per l'anno 2023, l'Istat ha registrato una variazione tra il 2021 e 2022 dell'8,1% e il decreto 105/2023 del ministro del lavoro ha approvato la rivalutazione degli indennizzi a partire dal 1° luglio, predisposta dall'Inail con delibera 116/2023. L'Inail spiega che la rivalutazione riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2023 che saranno aggiornati (e gli aumenti corrisposti) con il rateo di rendita del prossimo mese di dicembre. Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l'incremento a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati dal 1° luglio 2023. Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati dal 1° luglio, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo. Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio.