Inail, Ok dal 2023 alla proroga della riduzione dei premi dovuti all'Inail
La misura è contenuta nel decreto legge sulla crescita economica. Dal 2023 il meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sarà reso strutturale.
La modifica apportata in sede referente dalla Commissione Bilancio della Camera dispone l'estensione a regime, a decorrere dal 2023, del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto in via sperimentale per il triennio 2019-2021 con la Legge 145/2018. Come noto in base quest'ultimo intervento normativo, sono stati emanati, con riferimento al triennio 2019 - 2021, i tre decreti ministeriali in data 27 febbraio 2019, recanti le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività; la nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione nonchè la nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare. Il DL Crescita rende strutturale il periodo di vigenza delle suddette riduzioni con la sola esclusione dell'anno 2022.
Per la copertura finanziaria della misura il Governo ha stanziato 630-700 milioni di euro l'anno (715 milioni annui a partire dal 2031) tramite una riduzione corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo destinato alla quota 100 utilizzando parte dei risparmi accantonati con il DL 4/2019 per la revisione del sistema pensionistico.
Le altre modifiche
Ancora in materia di Inail va segnalato che il citato articolo 3-sexies ha soppresso alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, modifiche introdotte - con decorrenza dal 2019 - dalla legge di bilancio per il 2019. Si tratta in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) che concernono - in termini che sono parsi problematici a molti operatori in fase attuativa - il rapporto tra gli indennizzi corrisposti dall'INAIL e il risarcimento ulteriore del danno (nei casi in cui, in base alla normativa, sussista la responsabilità civile del datore di lavoro per il risarcimento di tale quota ulteriore) nonché le azioni di regresso o di surrogazione, da parte dell'INAIL, verso il datore di lavoro o verso l'impresa di assicurazione - nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti.