Inail, Salgono i premi assicurativi dovuti dalle scuole
L'estensione a docenti e studenti della tutela assicurativa anche alle attività di insegnamento e formazione fa rincarare il premio annuale a persona, che sale a 9,87 euro.
Sale da 3,07€ a 9,87€ il premio annuale a persona dovuto da scuole ed università non statali per l’estensione a docenti e studenti della tutela assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro. Lo rende noto il decreto del Ministro del lavoro n. 126/2023, pubblicato sul sito del ministero, nella sezione pubblicità legale, che fissa il premio dovuto per l’annualità 2023/2024.
Il rincaro
Il provvedimento approva la determinazione n. 66/2023 del Commissario straordinario dell'Inail, che fissa il nuovo importo ai premi di scuole e università non statali, dopo l’ampliamento delle tutele offerto dal dl n. 48/2023 (decreto Lavoro). Il rincaro riguarda i premi dovuti per alunni e studenti di scuole o istituti d'istruzione non statali e consente la tutela delle nuove attività protette, non più limitate alle sole esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro, ma estese ad attività d'insegnamento-apprendimento in generale.
Ebbene, per effetto della predetta determinazione scuole e istituti non statali pagano dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2023/2024 un premio speciale unitario, cioè a persona, annuale, pari a 9,87€ (rispetto alla precedente cifra di 3,07€) più l'addizionale dell'1% per l'Anmil. Secondo l'Inail la copertura per tutti i rischi, quelli già assicurati (palestre, laboratori, PCTO) e quelli nuovi in aula, calcolata su tutti gli alunni/studenti, dalla scuola d'infanzia all'università, comporta, infatti, oneri per circa 10,61 milioni di euro che sono recuperati con un aumento delle tariffe dovute dai datori di lavoro.
Domande Una tantum
Con Circolare n. 49/2023 l’Inail, inoltre, ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande relative all’altra misura introdotta dal Decreto Lavoro: il sostegno economico, a favore dei familiari di studenti deceduti in conseguenza a infortuni in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere. L'art. 17, comma 1, del dl n. 48/2023 riconosce un indennizzo una tantum di 200mila euro esentasse per infortunio mortale, non soggetto a rivalsa, e non limita l’eventuale risarcimento del danno. Il sostegno è cumulabile con l'assegno una tantum erogato dall'Inail per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale (oggi pari a 11.612,92 euro).
L'Inail spiega che il nuovo sostegno viene erogato a richiesta, che va presentata sempre all'Inail, entro 30 giorni dall'accertamento che il decesso è riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante attività formative.
Nelle more che sia attivato il servizio telematico, l'istanza, redatta in base alla modulistica allegata alla circolare, va inviata a mezzo posta elettronica certificata (Pec) oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento di riconoscimento, entro 90 giorni dalla data del decesso dello studente, a pena d'inammissibilità secondo le seguenti scadenze:
- Entro il 18 febbraio 2024 per gli infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023: vale a dire entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (21 ottobre 2023) del decreto interministeriale 25 settembre 2023;
- Entro 90 giorni dalla data del decesso della vittima dell’evento lesivo per infortuni occorsi dal 22 ottobre 2023 in poi.