Indennità di Accompagnamento, Ecco I requisiti sanitari richiesti
La Corte di Cassazione illustra le condizioni che danno titolo all'erogazione dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili. Il deficit di deambulazione deve essere assoluto.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello l'invalido aveva fatto, quindi, ricorso per Cassazione sottoponendo la questione circa i requisiti sanitari richiesti dall' articolo 1 della legge n. 18 del 1980 e dell'art. 1, legge n. 509 del 1988 per conseguire l'indennita' di accompagnamento. Il ricorrente, in particolare, contestava l'interpretazione restrittiva adottata dal giudice d'appello che aveva preteso la prova di un deficit assoluto di deambulazione, ritenuto non integrato dalla condizione del ricorrente che, con l'aiuto di bastoni canadesi, era unicamente in grado di mantenere la posizione eretta e di muoversi, con impulsi ripetitivi e meccanici, limitatamente all'ambiente domestico e che, senza l'aiuto di un familiare, non avrebbe potuto svolgere gli atti quotidiani della vita.
Il requisito sanitario
La Corte di Cassazione ha, tuttavia, respinto le censure dell'invalido. I giudici spiegano, infatti, che l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998). Tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell' indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere peraltro attuale e non meramente ipotetica. "Nel caso di specie - spiegano i giudici - la sentenza d'appello si è attenuta ai principi appena richiamati e, con motivazione congrua, ha escluso che il requisito della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore potesse dirsi integrato in base alle conclusioni della ctu svolta in appello, attestanti un grave deficit della deambulazione, ossia una grave riduzione della capacità di deambulare ("ridotta ad una semplice estrinsecazione meccanica e ripetitiva al posto della più complessa funzione neuromotoria tesa alla soddisfazione di bisogni bio-psico-sociali) e non un assoluto azzeramento della capacità medesima".
Secondo i giudici inoltre il requisito sanitario non risultava soddisfatto neanche con riferimento all'incapacità dello svolgimento degli atti quotidiani della vita posto che la relazione peritale non aveva descritto le abilità e le azioni precluse specificamente al ricorrente. Pertanto, posto che non si è "potuto accertare la totale incapacità del paziente di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" il ricorso è stato respinto.