Indennità di discontinuità, domande entro il 15/12 solo se i requisiti sono stati maturati nel 2022
Parziale correzione dell’Inps in merito ai lavoratori che devono presentare domanda per l'indennità di discontinuità entro il prossimo 15 dicembre 2023. La scadenza anticipata riguarda solo coloro che hanno raggiunto i requisiti entro il 2022.
La scadenza del 15 dicembre 2023 per chiedere l'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo riguarda i periodi di competenza 2022 per i quali cioè i requisiti sono maturati lo scorso anno. Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 4382/2016 a parziale correzione di quanto reso noto nel messaggio n. 4332/2023. I chiarimenti fanno seguito alla pubblicazione in G.U. del decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023 (si veda qui per dettagli) che introduce un ammortizzatore sociale strutturale e permanente dal 1° gennaio 2024 a favore dei lavoratori dello spettacolo con prestazioni discontinue.
Indennità di discontinuità
In via ordinaria le domande si presentano entro il 30 marzo di ogni anno, a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati l’anno precedente. Ciò significa, spiega l’Inps, che i periodi di competenza della misura sono «quelli riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda».
Pertanto chi ha maturato i requisiti nel 2023 («competenza 2023») dovrà presentare le domande tra il 1° gennaio 2024 ed il 30 marzo 2024 e non, come in un primo tempo indicato dall’Inps, entro il 15 dicembre 2023. E’ invece chi ha maturato i requisiti nel 2022 («competenza 2022») a dover presentare domanda entro il 15 dicembre 2023. Sono solo queste, peraltro, le domande beneficiate da un indennizzo più corposo (pari al 90% del numero di giornate accreditate al Fpls in luogo del 60% ordinario).
Destinatari
Destinatari della misura sono i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:
- lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo);
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 182/1997 (lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub a), individuati come destinatari dell'indennità di discontinuità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023.
Domande al via
La domanda può essere presentata all'Inps esclusivamente in modalità telematica dal 4 dicembre fino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione «Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche» raggiungibile dalla home page del sito web dell'Istituto. In alternativa al Portale web, l'indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.