Indennità Lavoro Part-time, Via libera alle domande di riesame
I chiarimenti in un documento dell’ente di previdenza. Completata la prima fase di gestione delle domande pervenute dai lavoratori titolari nel 2021 e/o nel 2022 di un rapporto di lavoro dipendente a tempo parziale.
Via libera al riesame delle domande respinte per il «bonus 2.0» di 550€ a favore dei lavoratori part-time. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 491/2024 pubblicato ieri in cui spiega di aver concluso la prima fase di gestione centralizzata delle istanze per la presentazione delle quali c’era tempo sino al 15 dicembre 2023. Allegato al messaggio sono contenute le principali motivazioni al rigetto con l’eventuale documentazione da produrre per consentire il riesame delle istanze.
Indennità Una tantum
I chiarimenti riguardano l'indennità «una tantum» (istituita dall’articolo 2-bis del dl n. 50/2022, cd. «decreto Aiuti») per il 2022 nei confronti dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro part-time ciclico verticale nel 2021 caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. La misura dell’indennità è pari a 550€ e per la presentazione delle domande c’era tempo sino al 30 novembre 2022. L’Istituto ha fornito istruzioni in merito nella Circolare n. 115/2022.
L’estensione
Con l’articolo 18 del dl n. 145/2023 il legislatore ha precisato, con norma di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva), che il beneficio spetta ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali. Ed ha rinnovato il bonus anche a favore dei lavoratori che si trovano nelle predette condizioni nell’anno 2022. In considerazione delle novità l’Inps con messaggio n. 3977/2023 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande dal 13 novembre 2023 al 15 dicembre 2023.
Riesame entro 120 giorni
Ora spiega che avendo concluso la prima gestione delle domande pervenute in caso di respingimento per mancato superamento dei controlli gli interessati possono presentare istanza di riesame. Come per le indennità Covid-19, infatti, avverso il diniego al cittadino è preclusa la possibilità di presentare ricorso amministrativo ma solo quello giudiziario. L'Inps fissa a 120 giorni il termine per fare istanza, decorrenti dalla pubblicazione del messaggio (quindi 4 giugno 2024) ovvero dalla conoscenza del rigetto della domanda (se in data successiva). Entro tale termine, da ritenersi non perentorio, si può fare domanda di riesame e produrre eventuale altra documentazione utile.
I chiarimenti
In allegato al messaggio, l'Inps riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell'indennità e la documentazione richiesta all'interessato, qualora intenda chiedere il riesame.
Il beneficio, inoltre, non può essere riconosciuto non solo ai percettori di Naspi al momento della domanda ma anche ai soggetti a cui la Naspi sia stata sospesa per rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi. Inoltre, ai fini dell’accesso alle indennità una tantum, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda. L’Inps spiega che per i lavoratori interessati che abbiano presentato nell’anno 2023 la domanda per l’indennità una tantum 2022 il controllo relativo alla non titolarità di altro rapporto di lavoro, di trattamento pensionistico diretto, nonché quello relativo alla non percezione dell’indennità NASpI, è effettuato non alla data di presentazione della domanda bensì alla data del 30 novembre 2022.
In presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei «periodi non interamente lavorati» deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti di lavoro e non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere. Inoltre, non è necessario che il requisito sia soddisfatto su ciascun rapporto di lavoro.
Documenti: Messaggio Inps 491/2024