Indennizzi Covid-19, Domande entro il 15 dicembre per la nuova una tantum da 1.000€
I chiarimenti in un documento dell'INPS. Pasticcio normativo sulle date per la presentazione delle domande di indennizzi covid-19. La deadline per quelle di dicembre scade prima di quelle di novembre.
Nuovo indennizzo
Prima di tutto occorre ricordare che il dl n. 157/2020 ha istituito un ulteriore indennizzo una tantum di 1.000€ a favore delle medesime categorie beneficiarie dell'indennizzo di 1.000€ previsto recentemente con il dl n. 137/2020 (cfr: Circ. Inps 137/2020) includendo anche i soggetti che maturano le condizioni al 30 novembre 2020, data di entrata in vigore del dl n. 157/2020. Si tratta dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori stagionali in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, intermittenti, dei lavoratori dello spettacolo.
Ebbene con riguardo a questa indennità i lavoratori resta fermo il principio secondo il quale (come già sperimentato in passato) i soggetti che hanno già beneficiato del precedente indennizzo da 1.000€ (in questo caso quello di cui al dl n. 137/2020) non dovranno presentare una nuova istanza: l'accredito avverrà automaticamente da parte dell'Istituto di Previdenza. Coloro, invece, che non ne hanno beneficiato (es. perchè hanno maturato i requisiti tra il 30 ottobre 2020 ed il 30 novembre 2020 e, quindi, non avevano i requisiti al 29 ottobre 2020 data di entrata in vigore del dl n. 137/2020) dovranno presentare istanza, a pena di decadenza, all'Inps entro il 15 dicembre 2020.
Vecchi indennizzi
Resta, invece, confermata al 18 dicembre 2020 la data per la presentazione delle domande relative all'indennizzo del dl n. 137/2020. Il decreto ristori quater contiene, infine, un ripensamento pure sul termine di decadenza per l'indennizzo di 1.000€ corrisposto sempre alle medesime categorie di lavoratori sopra richiamate dal dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 (c.d. decreto "Agosto"): l'articolo 15 del dl n. 137/2020 aveva fissato al 13 novembre 2020 la data ultima per la presentazione di tali istanze, il dl n. 157/2020 riapre i termini sino al 15 dicembre 2020.
Il riepilogo dei termini
In definitiva:
A) i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori stagionali in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, intermittenti, i lavoratori dello spettacolo che non hanno presentato la domanda per l'una tantum di 1.000€ nel mese di agosto ai sensi dell'articolo 9 del dl n. 104/2020 pur avendone i requisiti (cfr: Circ. Inps 125/2020) possono farlo sino al 15 dicembre 2020. L'accettazione della domanda dovrebbe comportare automaticamente anche la corresponsione del beneficio di 1.000€ ai sensi del dl n. 137/2020 per novembre (ove non già liquidato a seguito di nuova domanda) e di altri 1.000€ per dicembre ai sensi del dl n. 157/2020;
B) i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori stagionali in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, intermittenti, i lavoratori dello spettacolo che non hanno i requisiti rispetto all'indennità di cui all'articolo 9 del dl n. 104/2020 ma li posseggono in riferimento all'una tantum di 1.000€ prevista nel mese di novembre ai sensi dell'articolo 15 del dl n. 137/2020 (cfr: Circolare Inps 137/2020) possono presentare la relativa istanza sino al 18 dicembre 2020. L'accettazione della domanda comporta, come detto, automaticamente anche la corresponsione del beneficio di 1.000€ per dicembre ai sensi del dl n. 157/2020;
C) i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori stagionali in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, intermittenti, i lavoratori dello spettacolo che non hanno i requisiti per l'indennità né ai sensi dell'articolo 9 del dl n. 104/2020 né ai sensi dell'articolo 15 del dl n. 137/2020 ma rispettano le nuove condizioni previste dal dl n. 157/2020 (per le quali si attende una nuova circolare INPS) hanno tempo sino al 15 dicembre 2020 per presentare l'istanza per tale indennizzo (pari a 1.000€).
Documenti: Messaggio Inps 4589/2020