Indennizzi COVID-19, Domande entro il 30 Novembre
Il Dl "Ristori" fissa termini di decadenza stringenti per l'indennizzo da 1.000€ sia per i vecchi beneficiari che ancora non hanno fatto domanda sia per le nuove categorie individuate nel medesimo Dl.
Vecchi beneficiari
I chiarimenti riguardano i lavoratori beneficiari del bonus di 1.000 euro stabilito dall'articolo 9 del Dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 (recentemente illustrato dall'Inps nella Circolare n. 125/2020). E' riconosciuto ad una eterogenea platea di lavoratori dipendenti ed autonomi che nello specifico sono: i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori; gli altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori; i lavoratori intermittenti; gli incaricati delle vendite a domicilio; gli autonomi occasionali e i lavoratori dello spettacolo.
Di regola l'Inps procede d'ufficio all'accredito ma se si tratta della prima volta gli interessati sono tenuti alla presentazione della relativa domanda. In tal caso il comma 9 del predetto articolo 15 del Dl n. 137/2020 impone un termine di decadenza per la presentazione pari a 15 giorni dall'entrata in vigore del medesimo Dl, quindi al 13 novembre 2020, considerando che lo stesso è entrato in vigore il 29 ottobre 2020. La presentazione della domanda, inoltre, mette al sicuro l'accredito automatico da parte dell'Inps anche dell'ulteriore indennità onnicomprensiva pari a 1.000€ riconosciuta dal dl n. 137/2020 sempre alle medesime categorie di lavoratori già destinatarie del bonus di cui al dl "Agosto".
Nuovi beneficiari
Il Dl "Ristori", inoltre, riconosce l'indennità di 1.000€ anche ai soggetti che, avendo perso il lavoro solo negli ultimi mesi, non hanno potuto chiedere l'indennizzo ai sensi dei precedenti provvedimenti. Si tratta delle seguenti categorie:
a) ai lavoratori stagionali impiegati in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari alla data di presentazione della domanda né di pensione né di altro rapporto subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente);
b) ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 non titolari alla data di presentazione della domanda né di pensione né di altro rapporto subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente);
c) ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 137 del 2020. Il beneficio è riconosciuto a condizione che per tali contratti siano iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 di almeno un contributo mensile. E' necessario, inoltre non risultare titolari al momento della presentazione della domanda né di pensione né di altro rapporto subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente);
d) agli incaricati delle vendite a domicilio, a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1975, alla data del 29 ottobre 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. E necessario, inoltre non risultare titolari al momento della presentazione della domanda né di pensione né di altro rapporto subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente).
e) lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (oppure in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali), che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 137 del 2020.
e) ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a condizione che rispettino cumulativamente i seguenti requisiti 1) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 2) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 3) assenza di titolarita', al 29 ottobre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
f) ai lavoratori iscritti al fondo di previdenza dello spettacolo che possano far valere alternativamente i seguenti requisiti: a) almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50mila euro nel 2019 e non titolari di rapporto di lavoro dipendente né di pensione al 29 ottobre 2020; b) almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro e non titolari di rapporto di lavoro dipendente né di pensione al 29 ottobre 2020.
Domande entro il 30 novembre
I nuovi beneficiari, che chiaramente non possono giovarsi dell'accredito d'ufficio da parte dell'Inps, devono presentare apposita domanda all'ente di previdenza entro il 30 novembre 2020 a pena di decadenza.