Indennizzi Covid-19, Ok al bonus aggiuntivo di 1.000€
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Domande entro il 18 dicembre 2020 per le nuove categorie beneficiarie. Per chi ne ha già fruito, invece, l'accredito sarà automatico
Accredito automatico
Per evitare la duplicazione delle domande, come già disposto in passato, l'INPS provvederà all'accredito automatico a favore dei lavoratori che hanno beneficiato dell'ultimo indennizzo Covid-19 di 1.000€ stabilito dal dl n. 104/2020. Gli interessati non dovranno presentare una nuova istanza. Le categorie incluse sono, pertanto, le medesime individuate nella Circolare Inps n. 125/2020 (stagionali del turismo, anche in somministrazione, lavoratori a tempo determinato del turismo, stagionali in settori diversi dal turismo, autonomi occasionali, incaricati delle vendite a domicilio, intermittenti, lavoratori dello spettacolo) con la sola esclusione dei lavoratori marittimi per i quali il dl n. 137/2020 non ha rinnovato il beneficio di 600€.
Nuove platee
Chi non ha goduto del precedente bonus dovrà presentare domanda entro 18 dicembre 2020. L'Inps spiega, infatti, che pur avendo l’articolo 15, co. 7 del dl n. 137/2020 introdotto un termine di presentazione della domanda alla data del 30 novembre 2020, la natura di detto termine, su conforme parere ministeriale, è non decadenziale; pertanto, per consentire un adeguato tempo all’utenza e agli intermediari per presentare le domande per i nuovi beneficiari e nello stesso tempo consentire all’Istituto il pagamento di queste prestazioni entro la fine dell’anno corrente, sarà possibile presentare la domanda entro la data del 18 dicembre 2020. La domanda potrà essere presentata tramite il canale telematico oppure tramite contact center.
Tenuti all'adempimento le nuove categorie incluse dall'articolo 15 del dl n. 137/2020 ed in particolare:
a) dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (oppure in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali), che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, non titolari di pensione (diretta), né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 29 Ottobre 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 137 del 2020.
b) ai lavoratori stagionali impiegati in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari alla data di presentazione della domanda né di pensione (diretta) né di altro rapporto subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente);
c) ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 non titolari alla data di presentazione della domanda né di pensione (diretta) né di altro rapporto subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente);
d) ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30 ottobre 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 137 del 2020. Il beneficio è riconosciuto a condizione che per tali contratti siano iscritti alla data del 29 ottobre 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 di almeno un contributo mensile. E' necessario, inoltre non risultare titolari al momento della presentazione della domanda né di pensione (diretta) né di altro rapporto subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente);
e) agli incaricati delle vendite a domicilio, a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1975, alla data del 29 ottobre 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. E' necessario, inoltre non risultare titolari al momento della presentazione della domanda né di pensione (diretta) né di altro rapporto subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente).
f) ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che soddisfino cumulativamente i seguenti requisiti: 1) titolarità - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020 - di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, sia pari ad almeno trenta giornate; 2) titolarità nel corso dell’anno 2018 di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, sia stata pari ad almeno trenta giornate; 3) assenza di titolarità di trattamento pensionistico diretto e di rapporto di lavoro dipendente alla data del 29 ottobre 2020.
g) lavoratori iscritti al fondo di previdenza dello spettacolo che possano far valere alternativamente i seguenti requisiti: a) almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020 da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, privi di trattamento pensionistico diretto al 29 ottobre 2020; b) almeno 7 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro non titolari di pensione diretta al 29 ottobre 2020 (e di rapporto di lavoro dipendente?).
Documenti: Circolare Inps 137/2020