Indennizzi Covid, Al via il riesame per i lavoratori marittimi
Istanze entro 20 giorni dalla comunicazione di reiezione. Interessati i marittimi che hanno fatto domanda per l'indennità di 600 euro di cui al dl n. 104/2020 per i mesi di giugno e luglio 2020.
I chiarimenti riguardano i cittadini che hanno presentato domanda per l'erogazione dell'indennizzo da 600 euro per ciascuna delle mensilità di giugno e luglio 2020 ai sensi dell'articolo 10 del dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 (Cfr: Circ. Inps 125/2020) a favore dei lavoratori marittimi come definiti all' art. 115 del Codice della Navigazione e l ’art. 17, comma 2 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856. Tali ultimi lavoratori, previsti dalla citata legge n. 856 del 1986, si individuano in quelli aventi un rapporto alle dipendenze di aziende (cc.dd. concessionari di altri servizi di bordo) autorizzate dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ad operare in qualità di appaltatrici dell’armatore per le attività e sulle navi indicate dal medesimo articolo 17.
Ebbene l'Inps informa di aver messo a disposizione degli utenti le motivazioni del rigetto delle istanze, consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN. Avverso il rigetto è possibile presentare istanza di riesame entro 20 giorni decorrenti dal 22 marzo 2021 per le istanze respinte entro tale data oppure dalla comunicazione di reiezione, se successiva al 22 marzo 2021; il riesame, tuttavia, è possibile solo per le reiezioni non contrassegnate come "forti" (nel quale caso si potrà presentare esclusivamente ricorso giudiziario). Con la richiesta gli interessati dovranno produrre specifica documentazione contenuta nell'Allegato 1 al predetto messaggio a seconda delle motivazioni del respingimento per consentire un supplemento di istruttoria da parte dell'Ente Previdenziale.
Requisiti
Per il conseguimento dell'indennità i lavoratori in parola devono avere cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e devono aver prestato almeno trenta giornate nel medesimo arco temporale. Inoltre, alla data del 15 agosto 2020, non devono essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di indennità di malattia riconosciute ai lavoratori dipendenti, comprese quelle specifiche della categoria dei lavoratori marittimi e non devono essere altresì titolari di trattamento pensionistico diretto.
Documenti: Messaggio Inps n. 1206/2021