Indennizzi COVID, Domande sino al 31 dicembre per l'una tantum di 1.000€
I chiarimenti in un documento dell'Inps che illustra le platee beneficiarie nel cd. ristori quater. Prorogato dal 15 al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza per presentare l'istanza.
Nuovo indennizzo
L'articolo 9 del dl n. 157/2020 ha fissato la corresponsione di un nuovo indennizzo una tantum di 1.000€ a favore dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori stagionali in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, intermittenti, dei lavoratori dello spettacolo. Si tratta delle medesime categorie beneficiarie dell'una tantum di 1.000€ fissata dal dl n. 137/2020 (illustrato nella Circ. Inps 137/2020) con alcuni ampliamenti per includere quei soggetti che maturano le condizioni e i requisiti al 30 novembre 2020, data di entrata in vigore del dl n. 157/2020. Come di consueto chi ha beneficiato dell'indennizzo ai sensi del dl n. 137/2020 è esentato dalla presentazione dell'istanza (l'Inps procederà d'ufficio); gli altri, invece, dovranno presentare istanza entro il 31 dicembre 2020, termine prorogato rispetto all’originaria previsione legislativa del 15 dicembre, tramite il canale telematico. Si rammenta che contro l'eventuale diniego nel riconoscimento della prestazione non è ammesso il ricorso amministrativo (si può esclusivamente presentare una domanda di riesame in talune ipotesi oppure presentare ricorso giudiziario).
"Vecchi" indennizzi
Resta invece fermo al 18 dicembre 2020 il termine, fissato a pena di decadenza, per la presentazione della domanda per l'una tantum stabilita dal dl n. 137/2020 come già indicato nella Circolare Inps n. 137/2020 nonché il termine del 15 dicembre, anch'esso fissato a pena di decadenza, per quanto concerne le indennità di cui all’articolo 9 del dl n. 104 del 2020 come già precisato nel messaggio Inps n. 4589/2020. L'Inps spiega, infine, che il 18 dicembre 2020 scadono pure i termini di presentazione delle indennità COVID-19 per le quali il legislatore non ha previsto scadenza espressa; in particolare, si tratta dei termini per le domande di indennità a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali di cui al D.M. 13 luglio 2020, n. 12 (circolare n. 94 del 14 agosto 2020), delle domande di indennità a favore dei lavoratori delle c.d. ex zone rosse di cui all’articolo 44-bis del decreto Cura Italia (circolare n. 104 del 18 settembre 2020), delle domande di indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia (circolare n. 118 dell’8 ottobre 2020), delle domande di indennità a favore dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 104 del decreto-legge n. 104 del 2020 (circolare n. 125 del 28 ottobre 2020).
Lavoratori dello spettacolo
Da segnalare, inoltre, una novità per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo. Con norma di interpretazione autentica l’articolo 9, comma 7, del dl n. 157/2020 ha chiarito che il requisito dell’assenza di titolarità di rapporto di lavoro dipendente previsto per il conseguimento delle indennità una tantum fissate dall’articolo 38, comma 2, del dl n. 18/2020 e, dall'articolo 84, comma 10, del dl n. 34/2020 (600€ per marzo, aprile e maggio) e dall'articolo 9, comma 4, del dl n. 104/2020 (1.000€) deve intendersi riferito esclusivamente ai contratti di lavoro a tempo indeterminato (come poi specificato negli ultimi due indennizzi di cui al dl n. 137/2020 e allo stesso dl n. 157/2020). Pertanto l'Inps spiega che i lavoratori dello spettacolo, in presenza degli altri requisiti richiesti, possono accedere alle relative indennità COVID-19 di cui ai citati decreti-legge anche laddove siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o di rapporto di lavoro a tempo indeterminato di tipo intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. Devono essere tuttavia ancora chiarite le modalità applicative: probabilmente l'Inps procederà riesame d'ufficio delle domande respinte e saranno riaperti i termini per coloro che non abbiano presentato l'istanza nel timore di non avere il requisito richiesto.
Documenti: Circolare Inps 146/2020