Infortuni sul Lavoro, Cambiano i criteri per la liquidazione del danno differenziale
Le novità sono contenute nella legge di bilancio per il 2019. Il giudice potrà ridurre l'importo risarcibile valutando il comportamento del datore di lavoro e l'adozione di misure per il miglioramento della sicurezza sul lavoro.
Come noto tale danno, nell'ambito del rapporto di lavoro, non sempre è risarcibile da parte del datore di lavoro. Di regola l'assicurazione Inail esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. L'indicata regola viene, tuttavia, compressa dall'articolo 10 del TU 1124/1965 secondo cui il danno diviene risarcibile nelle ipotesi in cui il datore stesso sia stato condannato con sentenza penale in quanto autore del fatto dal quale è derivato l'infortunio ed il reato riconosciuto esistente sia perseguibile d'ufficio. Il datore è altresì responsabile quando la sentenza penale accerti la colpevolezza in capo a coloro che il datore ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro o agli altri dipendenti, se dal fatto di essa debba rispondere secondo le norme del codice civile. Nelle suddette ipotesi il datore di lavoro può essere chiamato a ristorare la vittima e i suoi aventi causa in misura superiore agli indennizzi sociali erogati dall'Inail.
Danno differenziale
In tale contesto normativo la novella contenuta nella legge di bilancio specifica che occorre tener conto di tutte le prestazioni derivanti dalla suddetta tutela, ivi comprese le indennità relative al danno biologico ex art. 13 del Dlgs 38/2000, attualmente escluse, al fine di determinare l'importo del danno differenziale fermo restando il principio che l'INAIL paghi con diritto di regresso nei confronti del datore anche tale quota ulteriore. A quest'ultimo riguardo rientreranno nel limite del complessivo danno risarcibile - ai fini della determinazione del limite delle somme che l'INAIL deve anticipare - anche le cd. spese accessorie.
Con un'altra modifica al citato TU si prevede che nel caso in cui venga accertato la risarcibilità del danno differenziale il giudice possa procedere ad una riduzione della somma spettante, tenendo conto della condotta precedente e successiva all'evento lesivo e dell'eventuale adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Si prevede, inoltre, che le modalità di esecuzione del risarcimento possano essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile.
Prova della vivenza a carico
Un'altra modifica al TU operata dalla legge di bilancio concerne i requisiti per l'accertamento della cd. vivenza a carico del defunto ai fini della concessione della rendita Inail in favore degli ascendenti (o dei genitori adottanti) e dei fratelli e sorelle conviventi con il medesimo infortunato defunto ai sensi dell'articolo 85 del TU. L'attuale art. 106 del citato testo unico dispone, con riferimento esclusivo agli ascendenti, che la vivenza a carico sia provata qualora risulti che essi si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e sempre che al mantenimento di essi concorresse in modo efficiente il defunto. L'intervento legislativo in questione sopprime tale requisito, ponendo, sia per gli ascendenti sia per i fratelli e sorelle suddetti, l'accertamento di un requisito reddituale, come prova della vivenza a carico del defunto. Nello specifico sarà richiesto l'accertamento che il reddito pro capite dell’ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con il medesimo criterio del reddito equivalente, in base al reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato periodicamente dall’ISTAT e abbattuto del 15 per cento di una famiglia tipo composta di due persone adulte. Resta fermo che ai soggetti in esame potrà essere riconosciuta la rendita solo in mancanza di coniuge e figli superstiti aventi diritto.
Assegno una tantum
Cambia anche l'importo dell'assegno una tantum, che in occasione della morte del lavoratore, sino ad oggi, viene attribuito - in aggiunta alla rendita INAIL - al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi i relativi requisiti per la rendita INAIL. La novella eleva la misura dell'assegno dagli attuali 516,46 a 10.000 euro e sopprime la condizione della sussistenza dei requisiti per la rendita INAIL ai fini del riconoscimento dell'assegno una tantum ai figli, agli ascendenti ed ai fratelli e sorelle. Di conseguenza, l'assegno è riconosciuto, secondo l'indicata priorità, a prescindere dalla concessione della rendita Inail.