Infortunio durante il tirocinio formativo, è responsabile l’azienda ospitante
Il soggetto presso cui il tirocinante svolge il suo tirocinio, anche se curriculare, è obbligato ad assolvere a tutti gli obblighi prescritti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, pertanto, risponde direttamente in caso di suo infortunio. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso di un’azienda che invece riteneva responsabile il soggetto promotore.
Il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81) anche nel caso in cui, presso l’azienda, siano presenti soggetti che svolgono tirocini formativi (così come per i tirocini extracurriculari). È la norma che parla: per quanto concerne i profili di sicurezza l’art. 2 comma 1 lett. a) del medesimo Testo Unico equipara al lavoratore anche chi svolge attività, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, compresi i beneficiari dei tirocini formativi e di orientamento. Questo è l’assunto della sentenza n. 7093/2022 della Cassazione riferita al caso di una studentessa di agraria feritasi durante lo stage presso un’azienda.
La questione
La ragazza si ferisce ad una mano, lesionandosi un legamento, mentre sta svolgendo il tirocinio formativo presso un’azienda agricola, l’impresa ospitante. Il titolare dell’azienda viene ritenuto responsabile, in primo e secondo grado, del reato di lesioni colpose previsto e punito ai sensi dell’art. 590, comma 3, del codice penale commesso in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Tre i motivi alla base delle due decisioni: 1) l’attività è stata svolta senza alcuna preventiva valutazione del rischio 2) non è stata posta in essere alcuna formazione o informazione sull’attività da svolgere 3) alla ragazza non è stato fornito alcun dispositivo di protezione.
Da parte sua, il datore di lavoro sostiene che il dovere di adempimento degli obblighi di sicurezza del tirocinante ricada esclusivamente in capo al soggetto promotore, salvo il caso di apposita convenzione che "sposti" l'obbligo sull’azienda ospitante. Secondo la ricorrente, infatti, la convenzione riferita al tirocinio indicava l’Università quale “datore di lavoro” (e non l’azienda) in quanto, sempre in base all’intesa, doveva provvedere direttamente alla copertura assicurativa della stagista. Eppure, tutte le eccezioni della ricorrente sono state respinte anche dalla Corte.
La decisione
La Cassazione conferma la pronuncia di merito: in materia di salute e sicurezza, al lavoratore è assimilato chiunque svolga attività nell'ambito dell'organizzazione di un’azienda anche al solo fine di imparare un mestiere così come stabilito dal Testo Unico. Peraltro, il richiamo all’obbligo assicurativo dei tirocinanti o stagisti da parte delle università promotrici, non ha connessione con l’argomento della sicurezza sui luoghi di lavoro.
E, ancora, la Corte ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza dell’eventuale “comportamento abnorme” della stagista, imprevedibile ed estraneo alle elementari norme di sicurezza. È ormai orientamento consolidato, infatti, che qualora l'infortunio sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro da parte del datore di lavoro, il comportamento del lavoratore, seppur imprudente, non può escludere la responsabilità del primo.
Questo perché l’assenza delle necessarie forme di tutela (informazione, dotazione dell’equipaggiamento consono e così via) determinano un ampliamento della stessa sfera di rischio tanto da ricomprendere qualsiasi evento – infortunio dovuto all’inerzia del datore di lavoro.