Inps, Al via le domande semplificate per lavoratori autonomi e bonus baby sitting
I chiarimenti in due documenti dell'istituto di previdenza. Domande trasmissibili anche con il PIN semplificato per i soggetti sprovvisti del PIN ordinario.
Bonus Baby Sitting
Il bonus spetta nella misura di 600 euro a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato; ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps (sia titolari di partiva iva che collaboratori); ai lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (es. commercianti, artigiani e coltivatori diretti) in alternativa alla fruizione del congedo COVID-19 di 15 giorni. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (cioè ad esempio avvocati, ingegneri, architetti eccetera) subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari. Nel settore pubblico il bonus spetta nella misura maggiorata di 1000 euro ai lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico o privato accreditato), nonché personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Qui ulteriori dettagli
La misura spetta ai genitori di figli che alla data del 5 marzo 2020 non abbiano compiuto l'età di 12 anni (si prescinde dall'età anagrafica se trattasi di figli con handicap in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali) e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Potranno essere remunerate tramite il bonus le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi scolastici da rendicontare dal beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.
Indennizzo di 600 euro
L'indennizzo spetta, come noto, ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data; ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (artigiani, commercianti, imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; ai lavoratori dipendenti del settore agricolo; ai lavoratori dello spettacolo. Qui ulteriori dettagli.
L'indennizzo è cumulabile con le prestazioni di disoccupazione (es. Naspi, Dis-Coll) mentre è incumulabile con prestazioni pensionistiche dirette (es. pensione anticipata, pensione di vecchiaia, assegno ordinario di invalidità).
Domande anche con PIN semplificato
L'accesso alle domande per il bonus baby sitting e per l'indennizzo di 600 è disponibile direttamente tramite l'home page del portale Inps utilizzando il PIN (ordinario o dispositivo) rilasciato dall’INPS; lo SPID di livello 2 o superiore; la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) oppure la Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, le domande possono essere comunque inviate avvalendosi della modalità semplificata di cui al messaggio n. 1381/2020, che consente ai cittadini la compilazione e l’invio on line della domanda previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, che si riceve via SMS o e-mail subito dopo la richiesta di un nuovo PIN. In alternativa al portale web, la domanda può essere inviata tramite Contact Center integrato oppure tramite i servizi gratuiti degli Enti di Patronato. Nel caso del bonus baby-sitting è necessario, comunque, dotarsi in tempi rapidi del PIN dispositivo per spendere il bonus tramite il cd. libretto della famiglia: l'appropriazione del bonus deve essere effettuata, infatti, entro 15 giorni solari dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda.
Documenti: Messaggio inps 1464/2020; Messaggio Inps 1465/2020