Inps, in Gazzetta il decreto che istituisce il casellario dell'assistenza
Arriva la banca dati in cui saranno conservati tutti i dati sulle diverse prestazioni erogate e quelli utili alla presa in carico dei soggetti che beneficiano delle prestazioni.
Kamsin È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il decreto 16 dicembre 2014 contenente le modalità attuative del casellario dell'assistenza, previsto dall'articolo 13 del Dl 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/10. Il decreto entrerà in vigore dal prossimo 25 marzo.
Il casellario avrà il compito di monitorare non solo tutte le prestazioni sociali erogate dall'Inps, che pesano per circa 25 miliardi all'anno, ma anche le prestazioni sociali assicurate dai Comuni (7 miliardi all'anno), nonchè tutte le detrazioni e deduzioni fiscali legate alle politiche sociali al fine di evitare gli abusi. Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni dovrà mettere a disposizione del casellario tutte le informazioni di propria competenza ai fini della pubblicazione della banca dati.
Il casellario è composto da più componenti: c'è la banca dati delle prestazioni sociali agevolate, che raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali ad essi erogate, tra cui quelle relative all'Isee; la banca dati delle prestazioni sociali, che raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali non incluse nella prima banca dati; la banca dati della valutazione multidimensionale per la presa in carico da parte del servizio sociale professionale, contenente anche informazioni su disabilità, non autosufficienza, esclusione sociale e altre forme di disagio.
I dati del casellario, inoltre, saranno resi disponibili dall'Inps in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono gli interessati non identificabili, ai seguenti soggetti: a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio; b) Regioni, Province Autonome e Comuni, nonche' altri enti pubblici ai quali, in conformita' alle leggi vigenti, sia affidata la programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle medesime prestazioni.
Le informazioni saranno altresi' utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la predisposizione della relazione sulle politiche sociali e assistenziali al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative. L'Inps fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo Ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.
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