L'amministratore di condominio che svolge l'attività in forma di Snc si iscrive alla gestione commercianti
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. Secondo i giudici l'attività di amministratore di condominio svolta in qualità socio di Snc assieme alla moglie qualifica l'iscrizione alla gestione commercianti dell'Inps.
La questione riguardava l'iscrivibilità o meno nella gestione commercianti di un amministratore di condominio che aveva svolto per diversi anni l'attività per il tramite di una società in nome collettivo, della quale era amministratore e socio assieme alla moglie. L'Inps aveva qualificato l'attività come imprenditoriale e, pertanto, aveva spedito all'interessato una cartella esattoriale riferita al periodo per il quale era stata svolta l'attività. La Corte d'Appello di Venezia ribaltando la decisione del Tribunale di Vicenza aveva dato ragione all'Inps individuando nell'attività concretamente svolta dal ricorrente gli estremi richiesti dagli articoli 1, co. 202 e 203 della legge 662/1996 per l'iscrizione alla predetta gestione previdenziale.
Da qui il ricorso per Cassazione da parte dell'amministratore di condominio affidato prevalentemente a due ordini di motivazioni. Con il primo la difesa evidenziava che l'attività di amministratore di condomini non aveva natura commerciale, ma carattere professionale ed intellettuale, a prescindere dalla forma individuale o societaria del suo espletamento; con l'altro motivo la difesa eccepiva come non fosse comunque stato accertato il carattere dell'abitualità e della prevalenza previsti dal comma 203 del citato art. 1 della legge n. 662/96 ai fini dell'iscrizione presso la gestione commercianti.
La decisione
Secondo la Cassazione il ricorso non merita accoglimento. Nelle motivazioni la Suprema Corte spiega che il processo d'Appello aveva ormai acclarato che l'attività del ricorrente non si era limitata allo svolgimento di opera professionale a carattere intellettuale, ma era stata svolta in forma imprenditoriale attraverso la società collettiva di cui egli era amministratore e socio. Secondo i giudici di merito era stato, infatti, dimostrato che era la società ad assumere gli incarichi relativi all'amministrazione di condomini e ad emettere le fatture riferite a tale attività, a nulla rilevando che la società fosse di modeste dimensioni, in quanto composta dall'appellato e dalla moglie, e che non avesse dipendenti, in quanto tali circostanze non escludevano che l'attività fosse stata espletata da quest'ultimo attraverso il complesso organizzato dei beni sociali e attraverso il distinto soggetto giuridico costituito dalla società commerciale. Per cui l'attività non poteva essere ricondotta ad un prestazione di lavoro autonomo o professionale come chiesto dalla difesa dell'appellato. A conferma di ciò la Suprema Corte osserva che, se l'attività fosse stata esclusivamente di natura professionale, come evidenziato dai legali, l'amministratore si sarebbe dovuto iscrivere alla gestione separata, circostanza che, invero, non si è mai verificata.
I giudici respingono anche l'altra motivazione sollevata dalla difesa del ricorrente. Nelle motivazioni la Corte osserva, infatti, che dagli accertamenti non contestati durante il processo d'Appello era emerso che l'attività della società era organizzata prevalentemente con il lavoro del ricorrente, il quale partecipava al lavoro aziendale con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, essendo, tra l'altro, pensionato e non svolgendo altre attività soggette a diverse forme di contribuzione. Per queste ragioni la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'amministratore dando quindi ragione alle pretese dell'Inps.