La buona fede del datore di lavoro salva l’incentivo alle assunzioni giovanili
Chiarimento Inps in merito alla fruizione degli esoneri per l’occupazione giovanile a seguito di riqualificazione di un precedente rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L’accertamento ispettivo che abbia fatto sorgere (coattivamente) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non fa perdere lo sgravio contributivo a favore del datore di lavoro che, in buona fede, abbia assunto il giovane under 36 ritenendo che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4178/2023.
Bonus Giovani
I chiarimenti riguardano l’incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate a partire dal 1° gennaio 2018. La misura è stata prorogata con la legge di bilancio 2021 (legge n. 234/2021) e, da ultimo, con la legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) con riferimento alle assunzioni intervenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. L’ultima versione riconosce uno sgravio totale della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un triennio dall’assunzione di giovani con età non superiore a 36 anni nel limite di 6.000€ annui. La durata dell’incentivo sale a 48 mesi se l’assunzione o la trasformazione avviene in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Accertamento Ispettivo
Tra le condizioni per accedere all’incentivo è richiesta l’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L’Inps con Circolare n. 40/2018 ha precisato, su indicazione del Ministero del Lavoro, che tale condizione non è soddisfatta (e quindi non si può fruire dell’incentivo) nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.
La buona fede
La preclusione, spiega l’Inps, va letta in funzione del suo obiettivo di punire il datore di lavoro che non abbia proceduto all’assunzione per libera scelta ma in conseguenza di un adempimento coattivo. Ciò in quanto “la disposizione in questione vuole evidentemente sollecitare l’assunzione «spontanea» di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, il che certamente non avviene nel caso in esame. Tant’è che la concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge”.
Di conseguenza la preclusione opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo. Il beneficio, invece, può essere fruito da un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato il quale, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.
In tale ipotesi, pertanto, spiega l'Inps il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire delle agevolazioni in questione e non è tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.
Documenti: Messaggio Inps 4178/2023