Lavoratori Autonomi, Come si versano i contributi Inps eccedenti il minimale
Le istruzioni in un documento Inps. Il 30 giugno scade il termine utile per il versamento per il pagamento del saldo dei contributi relativi ai redditi dichiarati nel 2018 e l'acconto relativo al 2019.
Il documento Inps fornisce istruzioni, in particolare, circa la compilazione del nuovo modello “Redditi 2019-PF” approvato dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 30 gennaio 2019 e valido per il periodo d’imposta 2018. Nel nuovo modello è compreso il Quadro RR che deve essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario, nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS.
Commercianti ed Artigiani
Nello specifico i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF. Come noto la contribuzione previdenziale dovuta da queste categorie è determinata sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (capo VI articoli da 51 a 79, e in quelli come tali considerati secondo le disposizioni contenute negli articoli 5, i redditi di partecipazione, e 6, commi 1 e 3, del Tuir), prodotti nello stesso anno al quale i contributi si riferiscono (quindi in questo caso nel 2018) al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di Srl la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Questi gli elementi da considerare per il calcolo della contribuzione, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate): RF63 – (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 indicato2 in colonna 3 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 15. I redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello «Redditi SC» (società di capitali).
Professionisti
L'Inps precisa che non sono iscritti alla Gestione separata e, conseguentemente, non devono compilare il Quadro RR, sezione II, del modello fiscale, né sono tenuti al pagamento dei relativi contributi, i professionisti obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale presso le Casse professionali, e coloro i quali, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l'attività professionale a un'altra forma di previdenza assicurativa, come ad esempio le ostetriche iscritte alla Gestione dei commercianti o i maestri di sci. Sono invece obbligati coloro che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti.
La base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” – se adottato dal professionista – per gli esercenti attività di impresa arti o professioni di cui all’articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o nel regime previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Particolare attenzione dovrà essere effettuata dal contribuente al fine di non assoggettare a contribuzione redditi il cui assolvimento dell'onere contributivo va effettuato presso altre gestioni previdenziali (es. casse professionali).
Compensazione
L'importo eventualmente risultante a credito dal quadro RR del modello Redditi 2019-PF (colonne 19 o 33) può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24, indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2018. Per effettuare la compensazione il contribuente deve compilare uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice Inps (17 caratteri). Anche i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata possono portare in compensazione l'eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8, colonna 4, del Quadro RR, sez. II del modello Redditi 2019-PF, indicando il 2018 come periodo di riferimento in F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata che con altri tributi.
Termini di versamento
Il documento informa, infine, che il versamento va effettuato entro il 1° luglio 2019 o il 31 luglio 2019, (per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2018 e primo acconto per l’anno 2019) ed entro il 2 dicembre 2019 (secondo acconto 2019). E' possibile anche pagare tra il 2 luglio e il 31 luglio 2019 (saldo 2018 e primo acconto 2019) applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. E' possibile anche rateizzare i versamenti, in tal caso la prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2019-PF”. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2019 (entro il 2 dicembre 2019).
Documenti: Circolare Inps 90/2019