Lavoratori Autonomi, Più facile l'accesso alla Dis-Coll e alle Prestazioni di Maternità
Lo prevede un passaggio del DL 101/2019 sulla cd. crisi d'impresa, approvato in prima lettura dal Senato. Per gli iscritti raddoppia la misura dell'indennità giornaliera di malattia e degenza ospedaliera. Estesa pure la Dis-Coll, la disoccupazione per i collaboratori e le prestazioni di sostegno alla maternità.
Riduzione del requisito contributivo
In primo luogo il DL 101/2019 riduce il requisito di contribuzione per l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità ed il congedo parentale. Tali prestazioni potranno essere corrisposte, fermi restando gli altri requisiti e condizioni vigenti, a condizione che risulti attribuita una mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo oggetto della prestazione (contro i tre mesi previsti attualmente). Resta fermo che tali prestazioni sono riconosciute solo ai soggetti iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che pagano l'aliquota contributiva maggiorata (0,50% fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007; 0,72% per i periodi successivi) e sono titolari o di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o i lavoratori autonomi titolari di partita iva.
Con riferimento al congedo parentale viene, peraltro, confermata la novella operata dalla legge 81/2017 secondo cui il lasso temporale entro il quale ricercare il requisito contributivo è divenuto autonomo rispetto a quello per l'indennità di maternità/paternità e coincide con i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto. La misura dell'indennità di congedo parentale è pari, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo, come sopra individuato.
Indennità di Malattia
Un'altra modifica apportata dal Dl 101/2019 riguarda il raddoppio delle attuali aliquote per la determinazione della misura dell'indennità giornaliera di malattia e dell'indennità di degenza ospedaliera. Nella disciplina vigente essa è corrisposta nella misura dell'8% o 12% o 16% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale di imponibile contributivo, previsto nell'anno di inizio della degenza (pari, nel 2019, a 102.543 euro); l'aliquota, nell'ambito delle tre suddette, è individuata sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero (fino a quattro mesi l'8%, da cinque a otto mesi il 12% e da nove a dodici mesi il 16%). L'indennità giornaliera di malattia è, a sua volta, pari al 50 per cento della misura che spetterebbe per la suddetta indennità di degenza ospedaliera.
Il DL 101/2019 porta rispettivamente al 16%, 24% e 36% la misura dell'indennità di degenza ospedaliera determinando, pertanto, anche il raddoppio dell'indennità giornaliera di malattia per gli iscritti alla gestione che passa dunque all'8%, 12 e 16% del predetto massimale.
Disoccupazione
L'ultima novella interessa la riduzione del requisito contributivo richiesto per il conseguimento della Dis-Coll, la disoccupazione indennizzata introdotta con la Riforma del Jobs Act. Tale trattamento è relativo ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non titolari di pensione e privi di partita IVA (queste figure dal luglio 2017 pagano la più alta aliquota contributiva, ben il 34,23%, proprio per il finanziamento della prestazione contro la disoccupazione). Nella disciplina vigente, l'accesso alla dis-coll è subordinato, tra l'altro, al possesso di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo tra il primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro ed il medesimo evento. Il DL 101/2019 ha ridotto il requisito da tre mesi ad un mese rendendo, pertanto, più facile la concessione della prestazione.