Lavoratori Fragili, Cambiano i requisiti per lo smart working
Adottato il decreto interministeriale (lavoro, sanità e pubblica amministrazione) che individua le patologie e condizioni per il diritto al «lavoro agile» fino al 28 febbraio ai «lavoratori fragili».
Cambiano i criteri per il diritto allo svolgimento dello smart working per i lavoratori cd. fragili. Il beneficio sussisterà sempre per gli immunodepressi mentre gli altri lavoratori dovranno possedere l'esenzione alla vaccinazione per ragioni sanitarie e soddisfare un'altra condizione (età pari o uguali a 60 anni oppure una disabilità grave). Sarà, inoltre, il medico di famiglia ad attestare la presenza di tali condizioni. Lo prevede il decreto interministeriale (lavoro, salute, pubblica amministrazione) che individua patologie e condizioni per il diritto al «lavoro agile» fino al 28 febbraio ai «lavoratori fragili».
Lavoratori Fragili
Come noto a decorrere dal 16 ottobre 2020 i «lavoratori fragili» hanno diritto a svolgere, di norma, la loro prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a una diversa mansione della stessa categoria o area d'inquadramento, in base al Ccnl, o allo svolgimento di attività di formazione, anche da remoto. La norma interessa i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificato rilasciato dai competenti organi medico-legali, attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, nonché i lavoratori con disabilità grave (ex legge n. 104/1992).
La norma ha trovato applicazione sino al 31 dicembre 2021 per poi essere prorogata sino al 28 febbraio 2022 dall'articolo 17 del dl n. 221/2021 (cd. decreto covid) rinviando, tuttavia, all'adozione di un decreto interministeriale la rimodulazione delle patologie.
Le nuove casistiche
Il provvedimento appena approvato illustra, pertanto, i nuovi criteri secondo cui i «lavoratori fragili» possono accedere allo smart working e alle attività di formazione da remoto sino al 28 febbraio 2022. Il decreto si applica a tutti i i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati e individua due casistiche.
La prima prescinde dallo stato di vaccinazione (quindi comprende sia i soggetti vaccinati che non vaccinati, ancorché per ragioni sanitarie) ed include i pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria o i soggetti che presentino almeno 3 patologie individuate nell'elenco stabilito dal decreto interministeriale (es. obesità, diabete, insufficienza cardiaca).
La seconda richiede la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari ed un'età pari o superiore a 60 anni oppure una delle condizioni individuate dal decreto (tra cui la disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992 art. 3, co. 3).
Da segnalare, infine, che l'esistenza delle patologie e condizioni potrà essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.