Lavoratori Fragili, Riparte la sorveglianza sanitaria attiva
I dettagli in un documento dell'Inail. Sino al 31 dicembre 2020 resta l'obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di assicurare la sorveglianza sanitaria a favore dei soggetti maggiormente esposti al rischio contagio da COVID-19.
La sorveglianza attiva
La misura, prevista dall’art. 83 dl n. 34/2020 era scaduta il 1° agosto 2020, ed impone ai datori di lavoro pubblici e privati di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore. L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità. Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.
Il medico competente
La sorveglianza eccezionale è garantita in azienda dal medico competente, se la nomina di tale professionista è obbligatoria (art. 18, dlgs n. 81/2008, T.u. sicurezza). Laddove, invece, non c'è obbligo di presenza del medico competente, il datore di lavoro ha due possibilità: a) nominare comunque un medico competente per la durata del periodo di emergenza; b) chiedere all'Inail il servizio di sorveglianza eccezionale che vi provvede con i propri medici del lavoro. Per effetto della proroga disposta dalla legge n. 126/2020 l'obbligo di sorveglianza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2020.
Di conseguenza l'Inail precisa che nell'ipotesi sub b) il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive. Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite: Spid; Inps; Carta nazionale dei servizi (Cns); Inail, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail. Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
La valutazione
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore. All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.