Lavoratori Fragili, Stop alle tutele dal 1° luglio 2021
I chiarimenti in una nota dell'Ispettorato nazionale del Lavoro dopo la mancata proroga delle norme che equiparano l'assenza dal servizio a ricovero ospedaliero.
E' scaduto il 30 giugno il regime di favore per tutelare i lavoratori dipendenti cd. fragili. Lo rende noto l'Inl nella nota prot. n. 10962/2021 pubblicata l'altro giorno in cui spiega, tra l'altro, che dal 1° luglio 2021 i periodi di assenza da lavoro non sono più equiparati a ricovero ospedaliero ed, inoltre, vengono computati nel c.d. «periodo di comporto».
Lavoratori Fragili
Come noto fino al 30 giugno 2021 (come disposto da ultimo dall'art. 15 del D.L. 41/2021), in favore dei dipendenti pubblici e privati fragili, ossia in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di disabilità grave, di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita sono riconosciute le seguenti tutele:
1) dal 17 marzo 2020 i periodi di assenza da lavoro sono equiparati a ricovero ospedaliero, se prescritti da autorità sanitarie o anche dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, mediante apposita certificazione di malattia riportante l'indicazione della condizione di fragilità e non è computato ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rileva ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Pertanto, su tali assenze, spetta il riconoscimento dell'indennità economica di malattia e della correlata contribuzione figurativa;
2) dal 16 ottobre 2020 i lavoratori fragili svolgono di "norma" l'attività lavorativa in modalità agile (smart working) anche attraverso adibizione a diversa mansione compresa nella stessa categoria o area d'inquadramento o con lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Le novità
L'Ispettorato spiega che non essendoci state ulteriori proroghe, il regime di favore è venuto meno il 30 giugno e, dal 1° luglio, ai lavoratori fragili si applicano l'ordinario trattamento giuridico per le assenze e l'ordinaria modalità organizzativa dell'attività lavorativa. Quindi dal 1° luglio i periodi di assenza da lavoro non sono più equiparati a ricovero ospedaliero, vengono computati nel c.d. «periodo di comporto» e non è più loro riconosciuta la prerogativa a svolgere «di norma» la prestazione in modalità agile (che comunque potrà essere accordata dal datore di lavoro).
Tuttavia, siccome è stata prorogata al 31 luglio la sorveglianza sanitaria eccezionale relativamente ai dipendenti «fragili» che manifestano l'esigenza di prestare l'attività in ufficio o in azienda, il datore di lavoro avrà cura di acquisire prima il parere del medico competente in ordine alle circostanze concrete (fattispecie fragilità, relativo grado rischio, stato vaccinale) per valutare l'adozione di soluzioni idonee alla tutela della salute (compresenza nei locali di lavoro, ecc.).