Lavoro, Al via gli ammortizzatori sociali nelle zone coinvolte dal sisma
Le domande andranno rivolte direttamente alle Regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Il pagamento sarà effettuato dall'Inps.
I chiarimenti riguardano la proroga dell'indennità, la cui misura è pari a quella del trattamento massimo d'integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa, a favore dei lavoratori senza lavoro per gli eventi sismici di Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo occorsi a partire dal 24 agosto 2016. L'indennità in questione, spiega l'Inps, continua ad operare nel 2017 fino all’esaurimento dei 124,5 milioni di euro ivi ripartite tra le Regioni nella seguente misura: Abruzzo: 14.476.744; Lazio: 23.162.790; Marche: 48.255.813; Umbria: 38.604.651. Le Regioni interessate possono decretare nell’annualità 2017, “anche in relazione agli eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017 e non solo per i periodi d’intervento all’interno dell’intervallo temporale 24 agosto/20 ottobre – 31 dicembre 2016”.
L'indennità in parola deve considerarsi residuale rispetto agli ammortizzatori ordinari e può/deve intervenire ogni qual volta non ricorrano le causali per i predetti ammortizzatori ordinari e spetta ai lavoratori, compresi quelli del settore agricolo, impossibilitati a prestare l'attivita' lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dei predetti eventi sismici, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni coinvolti nelle zone sismiche e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; oppure nei confronti dei medesimi lavoratori, impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perche' impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico
Le richieste di concessione delle'indennità devono essere presentate esclusivamente alla Regione (e non all'Inps) la quale effettuerà l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e le comunicherà all'Inps che, successivamente, provvederà al pagamento del trattamento secondo le disposizione previste per la cig in deroga.
Per i lavoratori autonomi indennità una tantum di 5mila euro
Per quanto riguarda gli autonomi l'Inps ricorda che l'art. 3 della convenzione prevede la corresponsione di una indennità una tantum pari a 5mila euro in favore di collaboratori coordinati e continuativi; titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale; altri lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività d'impresa, soci lavoratori di società di persone e i soci di società a responsabilità limitata iscritti alla gestione separata o alle gestioni artigiani e commercianti; i professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza. Il diritto alla prestazione spetta ai soggetti che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, che operino esclusivamente o, nel caso di agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei comuni previsti come beneficiari. L'indennità in questione è però riconosciuta per i soli eventi avvenuti nell'anno 2016 non avendo il decreto legge 9/2017 esteso l'operatività della convenzione per i lavoratori autonomi anche agli eventi sismici occorsi nel gennaio 2017. Anche in questo caso la prestazione viene concessa con decreto della regione e, pertanto, i lavoratori interessati devono fare domanda direttamente alle regioni, seguendo le istruzioni che ogni singola regione pubblicherà con apposito bando.
L'indennità, precisa ancora l'Inps, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato, non consente il riconoscimento della contribuzione figurativa. Inoltre, può essere concessa nel limite di 134,8 milioni di euro di risorse pubbliche, limite ripartito tra le quattro regioni interessate: Abruzzo 19.954.419,60 euro; Lazio 28.711.395,10 euro; Marche 47.852.325,17 euro; Umbria 38.281.860,13 euro.
Documenti: La convenzione del 23 Gennaio 2017; Circolare 8/2017; Circolare 9/2017; Circolare Inps 83/2017