Lavoro, Anche i dottori agronomi sono intermediari
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Anche i dottori agronomi e forestali potranno essere delegati dal datore di lavoro agricolo alla rappresentanza nei confronti dell'Inps.
Ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (recante l’Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), come integrata e modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152, “sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali [tra l’altro]: a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti”. Pertanto in virtu' di tale disposizione di legge, oltre ai periti agrari e agli agrotecnici, sono abilitati agli adempimenti relativi agli stessi datori di lavoro agricoli ed in relazione alle sole aziende da essi amministrate anche i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti nei rispettivi albi professionali.
La Lettera di incarico
I professionisti che debbano comunicare all'Inps la delega ricevuta dai datori di lavoro agricoli dovranno inviare l’accordo o la lettera di incarico contenente i seguenti requisiti: 1) per i dottori agronomi e i dottori forestali la cura della direzione, amministrazione, gestione, contabilità, curatela, e consulenza dell’impresa agricola rappresentata (art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 3/1976, come modificato dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 152/1992); 2) per gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati la cura della direzione, amministrazione, gestione, funzione contabile, assistenza e rappresentanza tributaria e amministrazione del personale dipendente dell’impresa agricola rappresentata (art. 11, lett. b), della legge n. 251/1986); 3) per i periti agrari e i periti agrari laureati la cura della direzione, amministrazione, gestione, funzioni contabili, assistenza e rappresentanza tributaria e amministrazione del personale dipendente dell’impresa agricola rappresentata (art. 2, lett. a), della legge n. 434/1968, così come modificato dall’articolo 2 della legge n. 54/1991).
Unitamente alla lettera di incarico i professionisti sopra indicati dovranno inviare all'Inps: documento di riconoscimento; copia della tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale; copia del tesserino di iscrizione all’albo o certificazione di iscrizione rilasciata dal proprio Albo Professionale; copia dell’accordo o della lettera di incarico dell’azienda agricola rappresentata, supportata dalla dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. A parziale rettifica del messaggio n. 1618/2018 l'Inps segnala che non è richiesta la comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Documenti: Messaggio inps 2725/2018